Cassation court dismisses appeal for lack of apparent illogicality regarding minor property damage mitigation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to apply the mitigating circumstance of minor property damage under Article 62(4) of the Penal Code. The court rejected this, stating the lower court correctly reasoned that the minor damage fact was absorbed by the specific provision of Article 648, Paragraph 4, rendering the mitigation inapplicable.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62, n. 4, cod. pen.; Art. 648, fourth comma, cod. pen.: The mitigating circumstance of minor property damage is absorbed when the act falls under Article 648, Paragraph 4, and the lower court's reasoning is not vitiated by apparent illogicality.
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da: STRANIERO NICOLA nato a CERIGNOLA il 25/04/1978 avverso la sentenza del 19/05/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Nicola Straniero, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di apparente e manifesta illogicità della motivazione, in ordine alla mancata applicazione della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, ai sensi dell'art. 62, n. 4), cod. pen., è manifestamente infondato, giacché la sentenza impugnata motiva adeguatamente e con argomentazioni corrette in punto di diritto il diniego di applicazione della circostanza attenuante, stante il riconoscimento del fatto di lieve entità ex art. 648, quarto comma, cod. pen., nel quale tale circostanza si può rimanere assorbita (si veda, sul punto, in particolare, la pag. 5 della sentenza impugnata); che la censura si rivela, dunque, manifestamente infondata e altresì contraria alla consolidata giurisprudenza di legittimità, richiamata in modo pertinente dal giudice adito nel corpo della motivazione, la quale risulta dunque esente da vizi logici censurabili in questa sede; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q. P.Q.M