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Ordinanza — n. 18681/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal for inadmissibility due to repetitive arguments and lack of merit review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18681/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs. The appellant argued that the lower court violated the law regarding liability for the crime in Article 636 of the Penal Code and failed to prove the victim's damages. The court rejected these claims as mere repetitions of arguments already dismissed in the appellate stage, noting the lower court's reasoning was logically sound and consistent with established principles.

Regesto Legislator

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Art. 636, third comma, cod. pen.; Art. 360, first comma, cod. proc. pen.: Appeals based on repetitive grievances from the appellate stage or lacking a new legal argument are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive arguments Article 636 penal code merit review prohibited costs and expenses comportamento abusivo pregiudizio dimostrabile prova insufficiente dell'aggravamento clinico

Disposizioni normative citate

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Art. 636, third comma, cod. pen.
3-4 della sentenza impugnata), nonché i presupposti per l'applicazione della fattispecie qualificata di cui all'art. 636, terzo comma, cod.
Art. 360, first comma, cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli
pen., in mancanza di prova relativa al danno subito dalla persona offesa, sono entrambi non consentiti in quanto meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv.
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv.
Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri
Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia
273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv.
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Testo completo

posto da: DE LUCA CARMELA nato a FIUMEDINISI il 06/11/1982 avverso la sentenza del 14/11/2025 del TRIBUNALE di MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Carmela De Luca, lette le conclusioni dell'avv. Gianfilippo Brunetto, difensore della parte civile Francesco Ciatto, il quale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile e che la ricorrente venga condannata alla rifusione delle spese sostenute dalla suddetta parte civile; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di illogicità della motivazione in ordine alla valutazione della prova posta a fondamento del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 636, terzo comma, cod. pen., nonché il secondo motivo, che deduce l'illogicità della motivazione in ordine all'applicazione della fattispecie più grave di cui all'art. 636, terzo comma, cod. pen., in mancanza di prova relativa al danno subito dalla persona offesa, sono entrambi non consentiti in quanto meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01;

Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese con argomentazioni prive di vizi logici censurabili in questa sede, oltre che conformi ai principi di legittimità in punto di valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, peraltro sufficientemente riscontrate, risolvendosi in una proposta di lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01), tra l'altro caratterizzata da evidenti rivalutazioni di merito e in punto di fatto; che la Corte d'appello ha adeguatamente argomentato la responsabilità della ricorrente, alla luce delle dichiarazioni della persona offesa, comunque esaustivamente riscontrate dalle dichiarazioni di altri testi escussi (si vedano, in particolare, le pagg. 3-4 della sentenza impugnata), nonché i presupposti per l'applicazione della fattispecie qualificata di cui all'art. 636, terzo comma, cod. pen., stante la ricostruzione, priva di vizi, della condotta e dell'evento dannoso, come operata in primo grado e poi confermata in grado d'appello (si veda la pag. 4 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M P.Q.Mrappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile Ciatto Francesco, che liquida in complessivi C 3.686,00, oltre accessori di legge. Così deciso, il 21 aprile 2026. Il Consigliere estensore Il Pres)4ente G4.JseppeNicas Lucia pOriali brpTATA 2 -ACI 026 3