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Ordinanza — n. 18677/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to preclusive effect of agreed penalty in second instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18677/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The cassation appeal was declared inadmissible because the appellant had previously agreed to the penalty amount in the second instance proceedings. The defense argued the appeal lacked motivation regarding the sanction's magnitude, but the court held that agreeing on the penalty precludes reviewing its specific quantum. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.; Art. 599-bis, Art. 602, comma 1 bis, cod. proc. pen.: An agreement on the penalty in the second instance creates a preclusive effect that bars cassation review of the sanction's specific amount.

Parole chiave

Generato dall'IA
penalty agreement preclusive effect cassation inadmissibility second instance procedural waiver

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.
Art. 599-bis, cod. proc. pen.
La sentenza impugnata è stata emessa dalla Corte territoriale ai sensi dell'art. 599-bis, comma 1, 602, comma 1 bis, cod.
Art. 602, comma 1 bis, cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, ord. n. 29243, del 4/6/2018
pen., non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene per la rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, ord. n. 29243, del 4/6/2018, Rv.
Sez. 5, sent. n. 15505, del 19/3/2018
Sez. 5, sent. n. 15505, del 19/3/2018, Rv.
Sez. 3, ord. n. 30190, del 8/3/2018
272853-01; Sez. 3, ord. n. 30190, del 8/3/2018, Rv.
Sez. 4, n. 53565 del 27/9/2017

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Testo completo

posto da: COTUGNO MICHELE nato a CERIGNOLA il 28/12/1990 avverso la sentenza del 21/01/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Michele Cotugno, La difesa lamenta difetto di motivazione (art 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.) della sentenza di appello in ordine alla misura della sanzione inflitta, che avrebbe voluto più contenuta, nonostante l'intervenuto concordato tra le parti. La sentenza impugnata è stata emessa dalla Corte territoriale ai sensi dell'art. 599-bis, comma 1, 602, comma 1 bis, cod. proc. pen., introdotti dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017.

Dispone la norma che la Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589 dello stesso codice, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il Pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo.

Il giudice di appello, dunque, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, a causa dell'effetto devolutivo, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi d'impugnazione, limita la sua cognizione ai motivi non rinunciati e a quelli sui quali non è stato raggiunto l'accordo tra le parti; determinando, invero, la rinuncia ai motivi ed il concordato sulla pena (nei limiti della legalità della stessa) una preclusione processuale che impedisce al giudice di prendere cognizione di quanto deve ritenersi non essergli devoluto (non solo in punto di affermazione di responsabilità).

Consegue che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte, oggi dagli artt. 599-bis e 602, comma 1 bis, cod. proc. pen., non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene per la rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, ord. n. 29243, del 4/6/2018, Rv. 273194-01;

Sez. 5, sent. n. 15505, del 19/3/2018, Rv. 272853-01; Sez. 3, ord. n. 30190, del 8/3/2018, Rv. 273755-01; Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017, Ferro, Rv. 271258). Nel caso in esame, la rinuncia ai motivi di appello, in uno all'accordo raggiunto con la parte pubblica sul quantum della sanzione "proposta" ha determinato una preclusione processuale, con la conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione avente ad oggetto l'entità della pena concordata. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.

P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteMassimo Perrotti Luc Irrrperiali (1~‘,'1.s5 IN CA 25 2026 tgr: 42,2