Recourse dismissed for inadmissibility due to violation of mandatory law preventing generic mitigating circumstances from overriding qualified recidivism.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that previously recognized generic mitigating circumstances should prevail over qualified recidivism, but the court found this claim legally unfounded. The decision relied on a specific statutory provision that explicitly prohibits such a conflict, rendering the appellant's arguments generic and contrary to mandatory law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 69, comma 4, cod. pen.; Art. 99, comma 4, cod. pen.: When a specific legal provision explicitly prohibits the application of generic mitigating circumstances in the presence of qualified recidivism, an appeal challenging the sentencing based on the alleged violation of this mandatory rule is inadmissible.
Parole chiave
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posto da: ABATE FRANCESCO nato a CERIGNOLA il 17/04/1991' avverso la sentenza del 09/06/2025 della CORTE APPELLO di BARI • dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Francesco Abate, rilevato che il motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge ed il vizio della motivazione della sentenza impugnata in riferimento alla mancata prevalenza delle già riconosciute circostanze attenuanti generiche sulla recidiva qualificata (comma quarto dell'art. 99 cod. pen.), è manifestamente infondato in diritto, giacché in contrasto con una precisa disposizione di legge impeditiva (art. 69, comma quarto, cod. pen.); che gli altri argomenti peccano di assoluta genericità, soprattutto se posti a fronte di una motivazione che diffusamente si è spesa sul trattamento sanzionatorio, caratterizzato da ampia discrezionalità decisoria del giudice di merito; ritenuto che, per tali motivi, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P P.Q.M