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Ordinanza — n. 18668/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for manifestly unfounded claim of evidence distortion regarding criminal liability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18668/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court distorted declarative evidence to establish criminal liability under Article 640 of the Penal Code. The court rejected this, stating the alleged distortion failed the 'resistance test' and that the judgment's argumentation was logically coherent and consistent with the evidence presented.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.; Art. 640 cod. pen.: The Court of Cassation's review of a criminal judgment's argumentation is limited to verifying logical coherence and cannot re-evaluate the correspondence of the reasoning to the acquired evidence.

Parole chiave

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criminal liability evidence distortion argumentation review resistance test Cassation appeal logical coherence declarative evidence

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
pen., è manifestamente infondato, poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 640 cod. pen.
articolo 640 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella
Sez. 3, n. 39603 del 03/10/2024, Izzo
226074); considerato che, peraltro, il denunciato travisamento della prova dichiarativa non supera la "prova di resistenza" (Sez. 3, n. 39603 del 03/10/2024, Izzo, Rv.

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Testo completo

posto da: CANTIELLO ARCANGELO nato a NAPOLI il 26/06/1996 avverso la sentenza del 07/11/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Arcangelo Cantiello, rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta il vizio della motivazione, sub specie di travisamento della prova dichiarativa, posta a fondamento della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'articolo 640 cod. pen., è manifestamente infondato, poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è esclusivamente quello che emerge dal contrasto tra il complessivo sviluppo argomentativo della sentenza e le massime di esperienza o le altre affermazioni contenute nel provvedimento; che, invero, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a verificare l'esistenza di un apparato argomentativo logicamente coerente, senza possibilità di sindacarne la rispondenza alle acquisizioni processuali (Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); considerato che, peraltro, il denunciato travisamento della prova dichiarativa non supera la "prova di resistenza" (Sez. 3, n. 39603 del 03/10/2024, Izzo, Rv. 287024-02), avendo la Corte argomentato la decisione sulla corretta identificazione dell'agente valorizzando altri elementi di prova (pag. 2, 3 e 4 della motivazione), in tutto differenti dalle affermazioni della persona offesa, che sono state anzi enfatizzate dalla Corte (pag. 5 della motivazione) per escludere l'aggravante della minorata difesa contestata e ritenuta dal giudice di primo grado; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

D P.Q.M