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Ordinanza — n. 18615/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to repetition of appellate arguments and lack of specific criticism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18615/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs. The court ruled that the first two grounds merely repeated arguments already fully addressed and rejected in the appellate court's decision without offering new specific criticism. Additionally, the third ground was dismissed because the issue of intent was implicitly resolved in the lower court's reasoning, making it impossible to raise for the first time in cassation.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.; Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it consists solely of a repetition of arguments already raised and rejected in the appellate judgment, or if it raises issues not devolved to the appellate court, as such points have acquired the force of res judicata.

Parole chiave

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inadmissibility repetition of arguments appellate review res judicata omitted devolution implicit resolution procedural costs mora del conduttore

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour
Sezioni Unite, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte
Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico
Massime Conformi n. 4712 del 1982
Massime Conformi n. 2654 del 1983
Sez. 3, n. 2343 del 28/09/2018, Diargomentativa
Sez. 1, n. 30257 del 12/06/2025, Franceschi
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Testo completo

della Corte d'appello di Torinodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Saraco;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di Donatella Barretta;lette le conclusioni rassegnate con separata memoria;considerato che i primi due motivi d’impugnazione, con i quali si sostiene chel’identificazione dell’imputata quale autrice della condotta sarebbe incerta, anche in ragionedelle contraddizioni delle dichiarazioni rese dai testimoni e della loro inattendibilità, sonopedissequamente riproduttivi delle identiche questioni sollevate con l’atto di appello, a cui lacorte di merito ha dato compiuta risposta (da pagina 2 a pagina 11), con motivazione logica,non contraddittoria e conforme ai principi di diritto fissati in materia, dal che conseguel’inammissibilità dei motivi in esame, dovendosi ribadire che «è inammissibile il ricorso percassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli giàdedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessiconsiderare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipicafunzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso» (Sez. 2, n.42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 – 01);considerato, altresì, che le osservazioni relative alla credibilità dei testimoni sono altresìinammissibili perché il vaglio critico delle dichiarazioni da essi rese è precluso alla Corte dicassazione, essendosi già spiegato che la valutazione della credibilità della persona offesadal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nelcompendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità,salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (in tal senso cfr.

SezioniUnite, n. 41461 del 19/07/2012, Bell’Arte, in motivazione; in questo senso, Sez. 5, n. 51604del 19/09/2017, D’Ippedico, Rv. 271623 - 01);considerato che il terzo motivo d’impugnazione, con il quale si denuncia il vizio dimotivazione in relazione al dolo di ricettazione, non risulta devoluto con l’atto di appello, cosìche la relativa questione non può essere sollevata per la prima volta con il ricorso percassazione, dovendosi ribadire che «nel giudizio di legittimità, il ricorso proposto per motiviconcernenti le statuizioni del giudice di primo grado che non siano state devolute al giudiced'appello, con specifico motivo d'impugnazione, è inammissibile, poiché la sentenza di primogrado, su tali punti, ha acquistato efficacia di giudicato (Massime Conformi n. 4712 del 1982,Rv. 153578; n. 2654 del 1983 Rv. 163291)» (Sez. 3, n. 2343 del 28/09/2018, dep. 2019, Diargomentativa della sentenza impugnata contiene implicitamente la risoluzione dellaquestione della sussistenza dell’elemento psicologico, così che non può ritenersi sussistenteil denunciato vizio di omessa motivazione sul punto, dovendosi ribadire che L'omesso esamedi un motivo di appello da parte del giudice dell'impugnazione non dà luogo ad un vizio dimotivazione rilevante a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. allorché, pur inmancanza di espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamenteassorbito e disatteso dalle spiegazioni svolte nella motivazione, in quanto incompatibile conla struttura e con l'impianto della stessa nonché con le premesse essenziali, logiche egiuridiche che compendiano la "ratio decidendi" della sentenza medesima. (Sez. 1, n. 30257del 12/06/2025, Franceschi, Rv. 288566 – 01);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadella ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremilaciascuno in favore della Cassa delle ammende;nulla a provvedere sulla richiesta di liquidazione delle spese avanzata con le conclusioni.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO SARACO LUCIANO IMPERIALI