Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded grounds regarding statutory mitigation and recidivism.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Elian Andrea inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for statutory mitigation under Article 62 and contested the exclusion of recidivism, but the appellate court had already correctly applied the law by finding the minor damage justified a lesser sentencing reduction and that the judge properly assessed the recidivism based on specific criminal conduct rather than just the timeline. The Court upheld this reasoning, ruling the appeal's arguments were manifestly unfounded and generic, thus rejecting the request for review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62, comma 1, n. 4 c.p.; Art. 648, comma 4 c.p.; Art. 133 c.p.: The appeal is inadmissible when the appellate court's application of statutory mitigation and recidivism principles is correct, as the judge must evaluate the concrete relationship between the current offense and prior convictions rather than relying solely on the gravity of facts or temporal duration.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
orte d'appello di L'aquiladato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Saraco;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetti il ricorso presentato nell’interesse di Elian Andrea e la memoria sopravvenuta;considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di violazione di leggein ordine all’art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., risulta manifestamente infondato, inquanto i giudici di appello, conformandosi a quanto stabilito da questa Corte (cfr. Sez.2, n.51255 del16/11/2023, Montella, Rv.285693 – 01), hanno congruamente ritenuto nonapplicabile la suddetta circostanza attenuante, avendo l’esiguità del danno già rappresentatoelemento fondante la diminuente di cui all’art. 648, quarto comma, cod. pen.;ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta l’omessa esclusione dellarecidiva, risulta alquanto generico, oltre che manifestamente infondato, in quanto il giudice dimerito ha fatto corretta applicazione (si veda, in particolare, pag.
6) dei principi dellagiurisprudenza di legittimità, secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsiesclusivamente sulla gravità dei fatti e sull' arco temporale in cui questi risultano consumati,essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., ilrapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se edin quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazioneal delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato subiudice;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende;considerano che le memorie sopravvenute non sono utili a modificare l’esito decisorio.
P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO SARACO LUCIANO IMPERIALI