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Ordinanza — n. 18609/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to improper legal grounds and reiteration of rejected facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18609/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground cited was not formulated in legally permitted terms. The appellant attempted to reargue facts already examined and dismissed by the territorial court, relying on a congruous and logical motivation regarding the assessment of damages. The court ruled that such arguments constitute a mere repetition of prior grievances rather than a new legal issue, thus warranting dismissal and the payment of costs.

Regesto Legislator

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Art. 62, comma 1, n. 6 cod. pen.; The appeal is inadmissible when the grounds merely reiterate facts previously examined and dismissed without presenting a new legal question or a valid argumentative basis distinct from prior proceedings.

Parole chiave

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inadmissible appeal reiteration of facts improper legal grounds congruous motivation judicial economy Cassation procedure costs of appeal esibizionismo

Disposizioni normative citate

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Art. 62, comma 1, n. 6 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 6405 del 12/11/2015, Minzolini
Sez. 2, n. 6479 del 13/01/2011, Lanza
265831 – 0;Sez. 2, n. 6479 del 13/01/2011, Lanza, Rv.
Sez. 2, n. 12607 del 13/02/2015, Bellomo
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Testo completo

orte d'appello di Torinodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Saraco;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di Eros Argiolas;considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di violazione di leggein ordine alla mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 62, primocomma, n.6, cod. pen., non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, inquanto sono state riproposte doglianze in fatto, già dedotte in appello e già esaminate edisattese dalla Corte territoriale, ponendo a base del suddetto diniego una congruamotivazione, esente da vizi di logicità e conforme al consolidato indirizzo di questa Corte (sivedano le pagg. 3 e 4 della impugnata sentenza);che, infatti, deve sottolinearsi che, ai fini dell’applicazione della suddetta attenuante, lavalutazione della congruità del risarcimento del danno che, nel caso di specie, inconsiderazione della natura pluri-offensiva del reato ascritto all’odierno ricorrente, qualequello di rapina, deve risultare comprensivo tanto del pregiudizio patrimoniale quanto diquello morale derivanti dall’azione criminosa è rimessa all'apprezzamento del giudice dimerito, e come tale non è sindacabile in sede di legittimità qualora (come nel caso di specie)sia congruamente e logicamente motivato (Sez. 6, n. 6405 del 12/11/2015 Ud., dep. 2016,Minzolini, Rv. 265831 – 0;Sez. 2, n. 6479 del 13/01/2011, Lanza, Rv. 249391 – 0;

Sez. 2, n.12607 del 13/02/2015, Bellomo, Rv. 262771 - 01);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO SARACO LUCIANO IMPERIALI