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Ordinanza — n. 18607/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming excessive sentence due to lack of recidivism application.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18607/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ruling that the arguments regarding excessive sentencing were merely repetitive of those already rejected in the lower court. The court emphasized that sentencing gradation and the assessment of mitigating circumstances fall within the discretion of the trial judge, provided the reasoning is adequate and logical. Consequently, the appellant was ordered to pay the procedural costs and a fine to the state treasury.

Regesto Legislator

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Art. 363-bis c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: The Court of Cassazione lacks jurisdiction to review the substantive discretion of the trial judge regarding sentencing gradation and the assessment of mitigating circumstances, provided the decision is logically and legally motivated.

Parole chiave

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excessive sentence appeal recidivism mitigation judicial discretion sentencing inadmissible appeal Corte di Cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 363-bis c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
ART. 52 D.LGS.196/03

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Testo completo

siderato che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di motivazione inrelazione all’eccessività della pena, dovuta in particolare all’omessa applicazione delleprevalenza sulla recidiva reiterata, risulta riproduttivo di profili di censura già dedotti inappello e già congruamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, cosicché gli stessidevono ritenersi privi di specificità e meramente apparenti, omettendo un effettivo confrontocon le corrette argomentazioni logiche e giuridiche poste a base della ritenuta insussistenzadei requisiti richiesti per l’operatività delle suddette diminuenti (si vedano le pagg. 3 e 4);che, infatti, deve evidenziarsi che sia la graduazione del trattamento sanzionatorio chela valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti di fatto per l’operatività dellesuddette circostanze attenuanti rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e,pertanto, è insindacabile in sede di legittimità, se sorretta, come nel caso di specie, daadeguata e non illogica motivazione;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO SARACO LUCIANO IMPERIALIIN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LEGENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.