Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 18606/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as arguments were implicitly absorbed and rejected by first-instance reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18606/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ruling that the appellant's arguments regarding psychological elements were implicitly absorbed by the lower court's detailed factual findings. The appellate court had already thoroughly examined the evidence, specifically linking the VoIP line to the appellant's account, thereby resolving the alleged lack of psychological intent. Consequently, the court found the new arguments lacked specificity and were merely repetitive of previously rejected contentions.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.; An appeal argument is implicitly absorbed and rejected when the lower court's reasoning, though not explicitly addressing it, is logically incompatible with the proposed claim and already resolves the underlying issue.

Parole chiave

Generato dall'IA
implicit absorption of appeal omitted examination of appeal repetitive arguments lack of specificity ratio decidendi absorption pubblicità di occasioni di libidine pubblicità abusiva pubblicità dell'appalto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 30257 del 12/06/2025, Franceschi
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Corte d'appello di L'aquiladato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Saraco;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetti il ricorso proposto nell’interesse di Luigino Barbato e la memoria sopravvenuta;considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e viziodella motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità per concorso nel reato ditruffa, per l’omessa considerazione del motivo di appello relativo alla sussistenzadell’elemento psicologico, oltre che manifestamente infondato, risulta anche riproduttivo diprofili di censura già dedotti in appello e già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corteterritoriale, cosicché gli stessi devono ritenersi privi di specificità e meramente apparenti;che, infatti, la suddetta censura, contestando presunte insufficienze del quadroprobatorio, omette un effettivo confronto con la motivazione posta a base della sentenzaimpugnata, là dove, attraverso la descrizione dell’operazione truffaldina e confermando lacompletezza delle risultanze processuali e la valutazione delle stesse effettuata dal giudicedi primo grado, i giudici di appello hanno evidenziato il coinvolgimento dell’odierno ricorrente,sia dal punto di vista materiale che soggettivo (si vedano le pagg. 4 e 5 della impugnatasentenza, dove viene sottolineato che la linea Voip utilizzata per la truffa e collegata al contocorrente utilizzato per i pagamenti era intestata al Barbato).

Vale la pena precisare che lastessa descrizione della dinamica contiene implicitamente la risoluzione della questionedella sussistenza dell’elemento psicologico, così che non può ritenersi sussistente ildenunciato vizio di omessa motivazione sul punto, dovendosi ribadire che «l'omesso esamedi un motivo di appello da parte del giudice dell'impugnazione non dà luogo ad un vizio dimotivazione rilevante a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. allorché, pur inmancanza di espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamenteassorbito e disatteso dalle spiegazioni svolte nella motivazione, in quanto incompatibile conla struttura e con l'impianto della stessa nonché con le premesse essenziali, logiche egiuridiche che compendiano la "ratio decidendi" della sentenza medesima. (Sez. 1, n. 30257del 12/06/2025, Franceschi, Rv. 288566 – 01);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende;considerato che la memoria sopravvenuta non è utile a modificare l’esito decisorio.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO SARACO LUCIANO IMPERIALI