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Ordinanza — n. 18600/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to repetitive arguments and failure to raise new issues on appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18600/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellants to pay costs. The appellants argued for conviction under Article 474 of the Penal Code and requested leniency, but these points were already fully addressed and rejected by the Court of Appeal. The court ruled that arguments merely reiterating the appellate court's decisions lack specificity and that new claims regarding lack of intent or reasonable doubt were not properly raised in the prior appeal.

Regesto Legislator

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Art. 36, 37, 38 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation based on the mere repetition of arguments already rejected by the Court of Appeal are inadmissible, as they fail to perform the specific function of a critical argument against the judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive arguments Court of Appeal judicial economy Article 474 Penal Code reasonable doubt procedural economy congiunzione dei procedimenti

Disposizioni normative citate

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Art. 36 c.p.p.
Art. 37 c.p.p.
Art. 38 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
Art. 474 cod. pen.
Art. 62 cod. pen.
con specifico riguardo allafinalità alla vendita, alla rilevanza della grossolanità del falso e alla configurabilitàdell’attenuante di cui all’art. 62, comma primo, n.
art. 474 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour
Sez. 3, n. 2343 del 28/09/2018, Di Fenza
Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella
Massime Conformi n. 4712 del 1982
Massime Conformi n. 2654 del 1983
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Testo completo

il 18/12/1994Nikolikj Ibraimi Aneta nato a (MACEDONIA) il 02/08/1975avverso la sentenza del 30/10/2025 della Corte d'appello di Torinodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Saraco;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetti i ricorsi presentati in un unico atto d’impugnazione nell’interesse di Robert Ibraimi,Benjamin Ibraimi e Aneta Nikolikj Ibraimi;considerato che il primo, il secondo e il quarto motivo d’impugnazione sonopedissequamente riproduttivi delle identiche questioni sollevate con l’atto di appello inrelazione alla configurabilità del reato di cui all’art. 474 cod. pen. con specifico riguardo allafinalità alla vendita, alla rilevanza della grossolanità del falso e alla configurabilitàdell’attenuante di cui all’art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen., cui la corte di merito ha datocompiuta risposta, con motivazione logica, non contraddittoria e conforme ai principi di dirittofissati in materia, dal che consegue l’inammissibilità dei motivi in esame, dovendosi ribadireche «è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nellapedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte dimerito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quantoomettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenzaoggetto di ricorso» (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 – 01);considerato che il terzo motivo d’impugnazione, con il quale si denuncia l’assenza deldolo di ricettazione, non risulta devoluto con l’atto di appello, così che la relativa questionenon può essere sollevata per la prima volta con il ricorso per cassazione, dovendosi ribadireche «nel giudizio di legittimità, il ricorso proposto per motivi concernenti le statuizioni delgiudice di primo grado che non siano state devolute al giudice d'appello, con specificomotivo d'impugnazione, è inammissibile, poiché la sentenza di primo grado, su tali punti, haacquistato efficacia di giudicato (Massime Conformi n. 4712 del 1982, Rv. 153578; n. 2654del 1983 Rv. 163291)» (Sez. 3, n. 2343 del 28/09/2018, dep. 2019, Di Fenza, Rv. 274346);considerato che il quinto motivo d’impugnazione, con il quale si assume non sia statosuperato il ragionevole dubbio, è del tutto generico e, comunque, si risolve nella denunciadel mancato accoglimento della diversa prospettiva rappresentata dalla difesa, cosìrisultando per ciò solo inammissibile, in quanto volta a prospettare un diverso giudizio dirilevanza delle risultanze processuali, là dove l'indagine di legittimità sul discorsogiustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandatoalla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrarel'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica dellarispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.

U, n. 47289 del24/09/2003, Petrella, Rv. 226074-01);rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna deiricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno infavore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO SARACO LUCIANO IMPERIALI