Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding the inapplicability of the minor extent mitigation in extortion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to apply the mitigation for minor extent in an extortion case. The court rejected this, stating that the lower court correctly identified statutory bars based on the crime's dynamics and the value of the stolen goods, and that such factual evaluations are non-reviewable if reasonably motivated.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 630 c.p.; Art. 12 c.p.: The applicability of the mitigation for minor extent in extortion is determined by the judge of the merits based on the specific criminal dynamics and value of the object, and such factual assessments are not subject to cassation review if supported by congruous and non-illogical reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
6/2025 della Corte d'appello di Cataniadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Saraco;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso proposto nell’interesse di Michele Francesco Mancuso;considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e viziodi motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell’attenuante della lieve entitàapplicabile in relazione al reato di estorsione, è manifestamente infondato, avendo la Corteterritoriale congruamente motivato perché, nel caso di specie, in base delle indicazionifornite dalla Corte costituzionale con la pronuncia n. 120 del 24 maggio 2023, non siaconfigurabile la suddetta attenuante (si veda pag. 3 della impugnata sentenza, ove si sonoindividuate quali ragioni ostative la dinamica delittuosa nel suo complesso e il valore delbene oggetto del reato);che, a tal proposito, deve osservarsi come la valutazione circa la sussistenza deipresupposti per la qualificazione del fatto come “lieve” è rimessa all'apprezzamento delgiudice di merito e, come tale, non sindacabile in questa sede se sorretta da congrue e nonillogiche motivazioni; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende;
P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO SARACO LUCIANO IMPERIALI