Italian Court dismisses appeal on excessive penalty and crime continuity, citing judicial discretion under Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued the sentence was excessive and that crimes should be treated as a continuous scheme, but the court rejected these claims. The court ruled that assessing penalty proportionality and criminal continuity falls within the trial judge's discretionary power, which is not subject to appellate review unless arbitrary.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 132, 133 cod. pen.; The appellate court lacks jurisdiction to review the proportionality of a sentence or the existence of a continuous criminal plan, as these matters remain within the discretionary power of the trial judge.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a Corte d'appello di Genovadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Saraco;Letto il ricorso presentato nell’interesse di Davide Piolanti;considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e viziodi motivazione in ordine all’eccessività della pena e della durata della sanzioneamministrativa accessoria, oltre che reiterativo di rilievi già dedotti in appello econgruamente disattesi dalla Corte territoriale, è manifestamente infondato, poiché secondol’indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, la graduazione del trattamentosanzionatorio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, inaderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., cosicché nel giudizio dinanzi aquesta Corte non è consentita dalla legge la censura che miri ad una nuova valutazionedella congruità della pena, la cui determinazione – come nel caso di specie – non sia fruttodi arbitrio o di ragionamento illogico (si veda pag. 2 della impugnata sentenza, ove si sonoindicate le ragioni del lieve discostamento della misura della pena dal minimo edittale e lacongruità della durata della sospensione della patente di guida, a fronte dell’elevato tassoalcolemico rilevato e della precedente condanna per guida in stato di ebbrezza);ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio dimotivazione in relazione al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra idelitti e la contravvenzione realizzati dall’odierno ricorrente, oltre che anch’esso riproduttivodi una censura già vagliata e respinta dai giudici di appello, risulta anche manifestamenteinfondato, in quanto il giudizio volto riscontrare la sussistenza de presupposti di fatto di unmedesimo disegno criminoso tra diversi reati ascritti al soggetto agente è rimesso alladiscrezionalità del giudice di merito ed è, pertanto, sottratto al sindacato di legittimità,qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretto, come nel casodi specie, da congrua motivazione (si veda pag. 3 della impugnata sentenza, ove si èsottolineata l’estemporaneità della guida in stato di ebbrezza rispetto agli altri reati);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende.
P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO SARACO LUCIANO IMPERIALI