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Ordinanza — n. 18571/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for reclassifying fraud as embezzlement due to inadmissible factual re-evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18571/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds sought to reclassify the crime from fraud to embezzlement were not formulated in legally permissible terms. The appellant argued for a different assessment of the victim's testimony, but the court found these complaints merely reproduced arguments already rejected at the appellate level. Consequently, the court ruled that the Supreme Court cannot re-evaluate evidence or credibility, leaving the lower court's factual findings regarding the victim's statements as binding.

Regesto Legislator

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Art. 640 cod. pen.; Art. 641 cod. pen.: The Court of Cassation cannot re-evaluate the credibility of the victim's testimony or reclassify the crime based on new factual assessments, as such determinations fall within the exclusive jurisdiction of the trial courts.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Cassation Appeal Admissibility Fraud vs Embezzlement Factual Re-evaluation Prohibition Victim Credibility Assessment agitazione politica reati contro la tranquillità pubblica infrazione alle norme della circolazione

Disposizioni normative citate

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Art. 640 cod. pen.
Art. 641 cod. pen.
inquello di cui all’art. 641 cod.
art. 640 cod. pen
art. 641 cod. pen
inquello di cui all’art. 641 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
216260; vedi anche: Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep.
Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri
2021, F., Rv.280601; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv.
Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico
Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso
271623; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv.
Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte
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Testo completo

a Corte d'appello di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Saraco;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso proposto nell’interesse di Germano De Vittori;considerato che i motivi di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio dimotivazione in relazione alla mancata riqualificazione del reato di cui all’art. 640 cod. pen. inquello di cui all’art. 641 cod. pen., non sono formulati in termini consentiti in questa sede, inquanto, prospettando doglianze in fatto tese a prefigurare una diversa valutazione e undiverso giudizio di rilevanza e attendibilità delle risultanze processuali, essi risultanoriproduttivi di rilievi già dedotti in appello e già congruamente esaminati e disattesi dallaCorte territoriale; che, dunque, le suddette censure, oltre che estranee al sindacato di legittimità,essendo precluso a questa Corte un nuovo apprezzamento delle fonti probatorie con criteridiversi da quelli utilizzati dai giudici di merito (vedi per tutte:

Sez. U, n. 12 del 31/05/2000,Jakani, Rv. 216260; vedi anche: Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv.280601; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217 – 01; Sez. 5, n. 51604 del19/09/2017, D’Ippedico, Rv. 271623; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482 –01; Sez. U., n. 41461 del 19/07/2012, Bell’Arte, in motivazione), devono ritenersi anche privedi specificità, non connotandosi per un effettivo confronto con la complessità delle corretteargomentazioni logiche e giuridiche poste a base della sentenza impugnata (si veda inparticolare pag. 2, là dove, sulla base delle dichiarazioni della persona offesa, valutate – congiudizio insindacabile in questa sede – come attendibili e riscontrate dai dati documentali, sisono indicate le ragioni per cui nella condotta posta in essere dall’imputato siano ravvisabilitutti gli elementi costitutivi del reato di truffa, non potendosi così configurare la merainsolvenza fraudolenta);osservato che che ogni vaglio critico circa il giudizio di attendibilità della deposizionedella persona offesa ovvero dei testimoni è precluso innanzi alla Corte di cassazione, inossequio al principio secondo il quale la valutazione della credibilità della per sona offesa dalreato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendiomotivazionale fornito dal giudice e non può essere riva lutata in sede di legittimità, salvo cheil giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (in tal senso cfr., Sez.

U, n. 41461 del19/07/2012, Bell’Arte, in motivazione). Contraddizioni che non si rinvengono nellamotivazione della sentenza in esame;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO SARACO LUCIANO IMPERIALI