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Ordinanza — n. 18487/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 18487/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18487/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ROLANDO nato a NISCEMI il 07/02/1989 avverso la sentenza del 25/06/2025 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO NERUCCI;RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO rilevato che Giuseppe Ronaldo Rizzo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di minaccia; rilevato che l'unico motivo di ricorso - con cui si censura il vizio motivazionale contestando la valutazione del materiale probatorio a carico dell'imputato, con particolare riferimento alle dichiarazioni rese dalla persona offesa e dalla teste Virga - tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 1 e 2); che esula, infatti, dai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura e reinterpretazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito ed è insindacabile se sorretta da motivazione esente da vizi logico-giuridici (Sez.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 18487/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 1 e 2); che esula, infatti, dai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura e reinterpretazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito ed è insindacabile se sorretta da motivazione esente da vizi logico-giuridici (Sez.

Parole chiave

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attendibilità dei testimoni dichiarazioni inverosimili verosimiglianza della persecuzione testimonianza della vittima testimone a carico prove acquisite tramite sorveglianza
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Testo completo

ROLANDO nato a NISCEMI il 07/02/1989 avverso la sentenza del 25/06/2025 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO NERUCCI;RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO rilevato che Giuseppe Ronaldo Rizzo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di minaccia; rilevato che l'unico motivo di ricorso - con cui si censura il vizio motivazionale contestando la valutazione del materiale probatorio a carico dell'imputato, con particolare riferimento alle dichiarazioni rese dalla persona offesa e dalla teste Virga - tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 1 e 2); che esula, infatti, dai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura e reinterpretazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito ed è insindacabile se sorretta da motivazione esente da vizi logico-giuridici (Sez.

U, n. 6402, del 30/4/1997, Rv. 207944; Sez. 5 - , n. 24655 del 09/06/2022, Rv. 283370 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q P.Q.M