Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 18481/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 18481/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18481/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

il 05/06/1969 avverso la sentenza del 15/09/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO NERUCCI;RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO Rilevato che Keita Sekou Kerfalla ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di uso di atto falso di cui all'art. 489, comma 1, cod. pen.; rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta l'eccessività della pena, è manifestamente infondato perché l'obbligo di motivazione è, nel caso di specie, adeguatamente assolto attraverso il congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 3 della sentenza impugnata); ritenuto che il secondo ed ultimo motivo, che denunzia vizio di omessa motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., è del tutto generico e comunque manifestamente infondato in quanto l'assenza dei presupposti della particolare tenuità del fatto può essere rilevata anche con motivazione implicita (Sez. 5, n. 24780 dell'8/03/2017, Rv. 270033 - 01) e nel caso di specie la sentenza impugnata (v. pag. 3), nel ribadire che l'imputato risulta essere gravato da numerosi precedenti specifici, ha implicitamente e inequivocamente fatto riferimento all'abitualità del comportamento criminoso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 131 bis cod. pen; Ordinanza — n. 18481/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 489, comma 1, cod. pen.; rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta l'eccessività della pena, è manifestamente infondato perché l'obbligo di motivazione è, nel caso di specie, adeguatamente assolto attraverso il congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 3 della sentenza impugnata); ritenuto che il secondo ed ultimo motivo, che denunzia vizio di omessa motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., è del tutto generico e comunque manifestamente infondato in quanto l'assenza dei presupposti della particolare tenuità del fatto può essere rilevata anche con motivazione implicita (Sez. 5, n. 24780 dell'8/03/2017, Rv. 270033 - 01) e nel caso di specie la sentenza impugnata (v. pag. 3), nel ribadire che l'imputato risulta essere gravato da numerosi precedenti specifici, ha implicitamente e inequivocamente fatto riferimento all'abitualità del comportamento criminoso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
sanzioni pecuniarie riesame dell'entità pena sanzione sproporzionata modalità di calcolo dell'ammenda revisione della tassazione fiscale motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 131 bis cod. pen
3 della sentenza impugnata); ritenuto che il secondo ed ultimo motivo, che denunzia vizio di omessa motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

il 05/06/1969 avverso la sentenza del 15/09/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO NERUCCI;RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO Rilevato che Keita Sekou Kerfalla ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di uso di atto falso di cui all'art. 489, comma 1, cod. pen.; rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta l'eccessività della pena, è manifestamente infondato perché l'obbligo di motivazione è, nel caso di specie, adeguatamente assolto attraverso il congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 3 della sentenza impugnata); ritenuto che il secondo ed ultimo motivo, che denunzia vizio di omessa motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., è del tutto generico e comunque manifestamente infondato in quanto l'assenza dei presupposti della particolare tenuità del fatto può essere rilevata anche con motivazione implicita (Sez. 5, n. 24780 dell'8/03/2017, Rv. 270033 - 01) e nel caso di specie la sentenza impugnata (v. pag. 3), nel ribadire che l'imputato risulta essere gravato da numerosi precedenti specifici, ha implicitamente e inequivocamente fatto riferimento all'abitualità del comportamento criminoso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dich P.Q.M