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Ordinanza — n. 18479/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of aggravation and insufficient argument on mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18479/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal against the Second Instance Court's confirmation of a criminal conviction inadmissible. The appellant challenged the violation of the prohibition of reformatio in peius and the non-application of a specific mitigating circumstance under Article 62 of the Penal Code. The court rejected these claims because no penalty increase occurred and the arguments regarding the mitigating circumstance were deemed insufficiently developed and logically flawed.

Regesto Legislator

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Art. 62 n. 6 cod. pen.; Art. 624 bis e 707 cod. pen.; The appeal is inadmissible if the second instance court confirms the first instance penalty without aggravation and the grounds for challenging the non-application of mitigating circumstances lack logical and legal coherence.

Parole chiave

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prohibition of reformatio in peius mitigating circumstances inadmissible appeal criminal conviction confirmation logical coherence of arguments prove acquisite illegalmente luogo del reato imputazione di furto

Disposizioni normative citate

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Art. 62 n. 6 cod. pen.
pen.; considerato che il ricorso, articolato in due motivi, contesta la violazione del divieto di reformatio in peius e la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.
Art. 624 bis cod. pen.
Art. 707 cod. pen.
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Testo completo

a BARI il 06/06/1986 avverso la sentenza del 18/06/2025 della CORTE APPELLO di POTENZA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO NERUCCI;RITENUTO IN FATTO E IN DIRITO Rilevato che Pietro Gregorio ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Potenza, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per i reati di cui agli artt. 624 bis e 707 cod. pen.; considerato che il ricorso, articolato in due motivi, contesta la violazione del divieto di reformatio in peius e la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.

6) cod. pen; rilevato che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto non vi è stato aggravamento di pena e il giudice di appello ha confermato la sentenza di primo grado; rilevato che sono manifestamente infondate anche le censure relative al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.

6) cod. pen. e delle attenuanti generiche, dal momento che il ricorso non prende posizione in ordine alla motivazione sul punto che, a sua volta, appare det-tagliata, puntuale e priva di vizi logico-giuridici; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricor-rente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibi P.Q.M