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Ordinanza — n. 18477/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as generic and repetitive regarding aggravated burglary aggravating circumstance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18477/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the conviction for aggravated burglary, arguing against the court's finding of the aggravating circumstance under Article 625 of the Penal Code. The court rejected this claim because the appeal merely repeated arguments already dismissed at the appellate level without engaging with the specific factual reasoning regarding the forced iron grate.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.; Art. 625 c.p.: An appeal that merely reiterates arguments already rejected by the court of first instance or appellate court without providing new, specific grounds for re-examination is inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal aggravated burglary repetitive arguments Article 625 Penal Code generic appeal grounds reati violenti infrazione molto grave uso sproporzionato della forza

Disposizioni normative citate

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Art. 609 c.p.
Art. 625 c.p.
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Testo completo

nato il 02/10/1985 avverso la sentenza del 08/07/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO NERUCCI;RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO Rilevato che Marius Danut Mihaila ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Rieti, con cui è stato condannato per furto in abitazione aggravato; ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 2, cod. pen., si risolve nella pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, la quale ha sottolineato che la sussistenza della circostanza aggravante dipende anche dalla forzatura della grata di ferro di una porta finestra (si veda, in particolare, pagina 3 del provvedimento impugnato, che contiene una dettagliata descrizione, altresì, dei danni causati al cancello automatico e alla grata della porta-finestra); rilevato inoltre che il motivo di ricorso è generico, in quanto non si confronta con la motivazione posta alla base della sentenza impugnata; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

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