Cassation court dismisses appeal against aggravated theft conviction, ruling attempted theft not applicable when possession is established.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for aggravated theft. The appellant argued the crime should be classified as attempted theft, but the court found this contrary to established law. The decision rests on the principle that theft is completed once the stolen item passes under the agent's exclusive dominion, regardless of discovery or duration.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 627 c.p.; Art. 628 c.p.: Theft is consummated when the stolen object passes under the exclusive dominion of the agent, rendering the distinction between attempted and completed theft irrelevant when possession is established.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a dal Consigliere RICCARDO NERUCCI;RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO Rilevato che Cosimo Damiano Cipriano ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari, che ha confermato la sentenza del locale Tribunale con cui è stato condannato per il delitto di furto aggravato; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che denunzia violazione di legge in relazione alla mancata qualificazione del fatto come furto tentato, sia manifestamente in-fondato in quanto in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo la quale, come osservato dal giudice di me-rito (v. pagina 5 del provvedimento impugnato), il furto si perfeziona nel momento in cui la refurtiva passa sotto il dominio esclusivo dell'agente, essendo irrilevanti la durata del possesso e la circostanza che la condotta sia scoperta e frustrata nello stesso luogo di commissione del reato ovvero nelle sue vicinanze, trattandosi di fattori che non incidono sul requisito dell'impossessamento (Sez. 4, n. 13505 del 04/03/2020, Shehi, Rv. 279134); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con con-danna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.MDEpos',,TATA •6 1142O.2* Funz