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Ordinanza — n. 18472/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed against non-appealing co-defendants due to lack of statutory citation rights and improper incident appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18472/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Francesco Ruta and Nicola Scelzi inadmissible regarding the conviction of their co-defendant, Campana Francesco. The court found that non-appealing co-defendants lack the right to be cited for an appeal unless specific statutory conditions are met, which were absent here as the defendants were charged with distinct conduct. Consequently, the court ruled that the appeals were procedurally barred and ordered the appellants to pay the costs.

Regesto Legislator

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Art. 601, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 587 cod. pen.; Art. 595 cod. proc. pen.: Non-appealing co-defendants lack standing to be cited for an appeal or to file an incident appeal, as these remedies are strictly antagonistic and require specific statutory triggers absent in the case.

Parole chiave

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criminal appeal admissibility non-appealing co-defendant incident appeal standing effect of appeal extension procedural preclusion bancarotta fraudolenta truffa in materia di credito estensione della procedura

Disposizioni normative citate

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Art. 601, comma 1, cod. proc. pen.
Fall; rilevato che i ricorrenti, quali coimputati non appellanti, non avevano diritto alla citazione ex art. 601, comma 1, cod. proc. pen., che prevede la citazione dell'imputato non appellante solo se vi è appello del pubblico ministero o se ricorre uno dei casi previsti dall'art.
Art. 587 cod. pen.
pen., che prevede la citazione dell'imputato non appellante solo se vi è appello del pubblico ministero o se ricorre uno dei casi previsti dall'art. 587 cod.
Art. 595 cod. proc. pen.
Rilevato che i ricorrenti non avevano diritto alla notifica dell'appello del coimputato anche perché non erano legittimati a proporre appello incidentale, rimedio che, anche a seguito della modifica dell'art. 595 cod. proc. pen. introdotta con il d.lgs.
d.lgs. 11/2018
introdotta con il d.lgs. 11/2018, conserva la propria natura di impugnazione esclusivamente antagonista rispetto a quella di una parte processualmente avversa (Sez.1, n.
art. 587 cod. pen
pen., che prevede la citazione dell'imputato non appellante solo se vi è appello del pubblico ministero o se ricorre uno dei casi previsti dall'art. 587 cod.
art. 587 cod. proc. pen
pen., che prevede la citazione dell'imputato non appellante solo se vi è appello del pubblico ministero o se ricorre uno dei casi previsti dall'art. 587 cod.
art. 595 cod. proc. pen
Rilevato che i ricorrenti non avevano diritto alla notifica dell'appello del coimputato anche perché non erano legittimati a proporre appello incidentale, rimedio che, anche a seguito della modifica dell'art. 595 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez.5, n. 17650 del 11/02/2004, Tresca
Sez.1, n. 12824 del 13/02/2020, Ferraresi
11/2018, conserva la propria natura di impugnazione esclusivamente antagonista rispetto a quella di una parte processualmente avversa (Sez.1, n. 12824 del 13/02/2020, Ferraresi, Rv.
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Testo completo

avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO NERUCCI;RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO Rilevato che Francesco Ruta e Nicola Scelzi ricorrono avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Bari, che ha confermato per Campana Francesco, coimputato e unico appellante, la sentenza di condanna pronunciata in primo grado, per i reati di cui agli artt. 223 e 216, comma 1, n.

1) e 2), L. Fall; rilevato che i ricorrenti, quali coimputati non appellanti, non avevano diritto alla citazione ex art. 601, comma 1, cod. proc. pen., che prevede la citazione dell'imputato non appellante solo se vi è appello del pubblico ministero o se ricorre uno dei casi previsti dall'art. 587 cod. pen., da escludere nel caso di specie anche tenuto conto che gli imputati rispondevano di distinte condotte relative ai singoli periodi in cui ognuno aveva ricoperto il ruolo di amministratore; rilevato inoltre che in tema di effetto estensivo dell'impugnazione (art. 587 cod. proc. pen.) la mancata citazione dell'imputato non appellante implica una valutazione negativa del giudice in ordine all'estensibilità dei motivi di appello e, nel caso in cui l'imputato non appellante ritenga di avere diritto all'estensione degli effetti dell'impugnazione proposta da altri, può farli valere in sede esecutiva in quanto essi operano come rimedio straordinario, possibile nonostante il giudicato, e non in sede di legittimità nella quale è preclusa una valutazione sul carattere personale o meno dei motivi (Sez.5, n. 17650 del 11/02/2004, Tresca, Rv. 229235).

Rilevato che i ricorrenti non avevano diritto alla notifica dell'appello del coimputato anche perché non erano legittimati a proporre appello incidentale, rimedio che, anche a seguito della modifica dell'art. 595 cod. proc. pen. introdotta con il d.lgs. 11/2018, conserva la propria natura di impugnazione esclusivamente antagonista rispetto a quella di una parte processualmente avversa (Sez.1, n. 12824 del 13/02/2020, Ferraresi, Rv. 278816). rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammi P.Q.M