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Ordinanza — n. 18471/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as generic for failing to specify grounds against appellate partial reform of fraud conviction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18471/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was deemed absolutely generic and failed to specify the grounds for censure. The appellant challenged a partial reform of a fraud conviction by the Bari Court of Appeal regarding documentary bankruptcy, but did not address the court's reasoning on the disappearance of accounting documents or the delayed filing of the theft complaint. Consequently, the court rejected the appeal, ordered the appellant to pay procedural costs, and imposed a fine of three thousand euros.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation must specify the grounds for censure; a generic appeal that fails to address the specific reasoning of the lower court on key factual or legal points is inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic appeal specific grounds required partial reform conviction documentary bankruptcy fraud

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.

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Testo completo

nato a BISCEGLIE il 16/05/1963 avverso la sentenza del 25/02/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO NERUCCI;RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO Rilevato che Sergio Di Pinto ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bari, che ha parzialmente riformato — in punto di pena - la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di bancarotta fraudolenta documentale; ritenuto che il ricorso sia assolutamente generico in quanto non indica gli specifici elementi a fondamento della censura e, in particolare, non prende posizione sulla motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui, congruamente e logicamente, sottolinea sia l'evanescenza della versione difensiva sullo smarrimento delle scritture contabili sia il ritardo con cui è stata presentata la denuncia-querela per furto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.