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Ordinanza — n. 18468/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for being generic and lacking specific grounds under procedural code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18468/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal against the Second Instance Court's partial reform of the theft conviction inadmissible. The appellant argued that acquired evidence did not support a conviction, but the court found the grounds too vague. Consequently, the appeal was rejected for failing to meet the specific requirements of the criminal procedure code.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if it is generic and lacks the specific elements required to identify the grounds of the criticism.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds criminal procedure code specific elements theft conviction second instance reform procedural requirements motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.
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Testo completo

da: BOTTA NATALINO nato a BITONTO il 18/04/1984 avverso la sentenza del 25/02/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO NERUCCI;•

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Rilevato che Natalino Botta ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bari, che ha parzialmente riformato — quanto alla pena - la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di furto in abitazione; ritenuto che il ricorso sia generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

d) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata ma si limita ad eccepire, senza ulteriori specificazioni, che "le prove acquisite non consentano l'emissione di una sentenza di condanna"; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e conda P.Q.M