Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 18459/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 18459/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18459/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

1/1987 avverso la sentenza del 10/07/2025 della CORTE APPELLO di ANCONA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO NERUCCI;• E IN DIRITTO Rilevato che Iancu Ionela ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado; considerato che il primo motivo di ricorso - con il quale la ricorrente si duole del vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto - è manifestamente infondato in quanto non prende specificamente posizione sulla motivazione, puntuale e priva di vizi logico-giuridici, con cui la Corte d'Appello ha valorizzato i vari precedenti specifici dell'imputata per ricavarne non solo indicazioni negative sulla sua personalità ma anche la non occasionalità della condotta criminosa; rilevato che il secondo motivo - con il quale la ricorrente lamenta il rigetto della richiesta di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria - è generico e manifestamente infondato in quanto, di fatto, non si confronta con il passo della sentenza impugnata in cui si evidenziano le precedenti condanne dell'imputata desumendone, con motivazione congrua e non illogica, che la sostituzione della pena pecuniaria non abbia efficacia dissuasiva rispetto a future condotte criminose; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 18459/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 1/1987 avverso la sentenza del 10/07/2025 della CORTE APPELLO di ANCONA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO NERUCCI;• E IN DIRITTO Rilevato che Iancu Ionela ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado; considerato che il primo motivo di ricorso - con il quale la ricorrente si duole del vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto - è manifestamente infondato in quanto non prende specificamente posizione sulla motivazione, puntuale e priva di vizi logico-giuridici, con cui la Corte d'Appello ha valorizzato i vari precedenti specifici dell'imputata per ricavarne non solo indicazioni negative sulla sua personalità ma anche la non occasionalità della condotta criminosa; rilevato che il secondo motivo - con il quale la ricorrente lamenta il rigetto della richiesta di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria - è generico e manifestamente infondato in quanto, di fatto, non si confronta con il passo della sentenza impugnata in cui si evidenziano le precedenti condanne dell'imputata desumendone, con motivazione congrua e non illogica, che la sostituzione della pena pecuniaria non abbia efficacia dissuasiva rispetto a future condotte criminose; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

Generato dall'IA
commutazione della pena pecuniaria pena pecuniaria sospesa adeguamento della pena esecuzione della pena detentiva sostitutiva indennizzo per carcerazione preventiva sanzioni penali
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

1/1987 avverso la sentenza del 10/07/2025 della CORTE APPELLO di ANCONA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO NERUCCI;•

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Rilevato che Iancu Ionela ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado; considerato che il primo motivo di ricorso - con il quale la ricorrente si duole del vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto - è manifestamente infondato in quanto non prende specificamente posizione sulla motivazione, puntuale e priva di vizi logico-giuridici, con cui la Corte d'Appello ha valorizzato i vari precedenti specifici dell'imputata per ricavarne non solo indicazioni negative sulla sua personalità ma anche la non occasionalità della condotta criminosa; rilevato che il secondo motivo - con il quale la ricorrente lamenta il rigetto della richiesta di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria - è generico e manifestamente infondato in quanto, di fatto, non si confronta con il passo della sentenza impugnata in cui si evidenziano le precedenti condanne dell'imputata desumendone, con motivazione congrua e non illogica, che la sostituzione della pena pecuniaria non abbia efficacia dissuasiva rispetto a future condotte criminose; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiar