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Ordinanza — n. 18456/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to generic grounds and lack of specific factual arguments regarding liability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18456/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal against the second-instance conviction for aggravated theft inadmissible. The appellant's arguments regarding the declaration of criminal liability and the denial of generic mitigating circumstances were found to be generic and unfounded. The court ruled that the lower court's reasoning was logical and sufficient, citing established principles that do not require considering every element presented by the parties.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal against a criminal judgment is inadmissible if the grounds are generic, manifestly unfounded, or lack specific factual arguments addressing the elements of liability and sentencing.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic grounds of appeal manifestly unfounded arguments lack of specific facts criminal liability declaration furto aggravato reato flagrante indagine per furto

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ri-corrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
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Testo completo

gliere RICCARDO NERUCCI;RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO Rilevato che Foggetti Adolfo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova che lo ha riconosciuto colpevole del reato di furto aggravato (così ritornando all'originaria imputazione e disattendendo la riqualificazione nei termini della ricettazione operata dal giudice di primo grado); Considerato che il primo motivo di ricorso - con cui il ricorrente denunzia violazione di legge in ordine alla dichiarazione della penale responsabilità - attiene in realtà alla motivazione della sentenza ed è comunque generico e manifestamente infondato, alla luce della mancanza di una specifica presa di posizione sugli elementi positivamente e non illogicamente posti dalla Corte d'Appello a fondamento del giudizio di responsabilità (il ritrovamento degli occhiali in possesso dell'imputato il giorno stesso del furto e il fatto che la teste oculare, pur a fronte della mancata individuazione fotografica in dibattimento, confermi però di avere riconosciuto con sicurezza il Foggetti il giorno dopo i fatti);

Considerato che il secondo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - è manifestamente infondato in presenza (v. pag. 5 della sentenza impugnata) di una motiva-zione esente da evidenti illogicità e fondata sul riconoscimento di vari, gravi e specifici precedenti penali (v. altresì il principio, affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti cos' mostrando di disattendere tutti gli altri:

Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ri-corrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

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