Cassation court dismisses appeal against conditional suspension denial due to manifestly unfounded legal application claim.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court incorrectly denied conditional suspension under Article 495 of the Penal Code, claiming erroneous legal application. The court rejected this, noting the appellate decision was sufficiently motivated regarding the crime's nature and the defendant's personal circumstances, leaving no room for legitimate review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 495 cod. pen.; The appeal is inadmissible when the lower court's decision is congruently motivated according to law and logical canons, rendering the claim of erroneous legal application manifestly unfounded.
Parole chiave
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ANOSA DI PUGLIA il 14/11/1980 avverso la sentenza del 09/04/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO NERUCCI;RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO rilevato che Antonio Sorrenti ricorre contro la sentenza della Corte di Appello di Bari che ha confermato la sentenza di primo grado in ordine alla responsabilità dell'impu-tato per il reato di cui all'art. 495 cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale in ordine al mancato riconoscimento della sospensione condizionale, è manifestamente infondato perché il giudizio della Corte d'Appello è congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto e della personalità dell'imputato; rilevato che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legitti-mità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica (v. in particolare le pagine 4 e 5 della sentenza impugnata sulla mancanza di efficacia dissuasiva delle precedenti condanne e sul fatto che l'imputato ha già fruito del beneficio); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q. P.Q.M