Italian Supreme Court dismisses appeal against theft conviction for excessive sentencing and lack of attempted crime reclassification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for aggravated theft. The appellant argued for reclassification of the crime as attempted and challenged the severity of the sentence, claiming insufficient consideration of mitigating circumstances. The court rejected these claims, noting that the evidence of possession was clear and the economic loss, combined with property damage, justified the harsh penalty without needing special mitigation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62 n. 4 cod. pen.; Art. 60 cod. pen.: The court holds that sentencing excessiveness is not established when the economic prejudice is significant and accompanied by physical damage to the property, rendering the application of specific mitigating circumstances inappropriate.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
da: ELHOUCH MOHAMED nato il 28/09/1985 avverso la sentenza del 01/07/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO NERUCCI;RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO Rilevato che Elhouch Mohamed ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che ha confermato la sentenza di primo grado di condanna per il reato di furto pluriaggravato; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la mancata riqualificazione dei fatti di reato nella forma tentata, è manifestamente infondato e costituisce profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito (si veda, in particolare, la pagina 5 del provvedimento impugnato in ordine alla prova dell'avvenuto impossessamento del bene, che appare conforme alla costante giurisprudenza di questa Sezione sul punto);
Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia l'eccessività del trattamento sanzionatorio ed il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., è manifestamente infondato, in quanto è ius receptum che la concessione del suddetto beneficio presupponga necessariamente il valore economico pressoché irrisorio del pregiudizio avuto riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti dannosi che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della res (effetti di cui si è motivatamente esclusa la speciale tenuità alla luce dell'entità della somma sottratta, del danneggiamento della porta basculante e dell'irrilevanza della successiva restituzione: v. sul punto anche Sez. 2, n. 39703 del 13/9/2019, RV 277709-01).
Rilevato, quanto al complessivo trattamento sanzionatorio, che l'obbligo di motivazione sia stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare, l'ultima parte di pag. 5 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. P.Q.M