Ordinanza — n. 18451/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAUCA nato a PALERMO il 09/07/1992 avverso la sentenza del 01/10/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO NERUCCI;RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO Rilevato che Talamanca Gianluca ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha confermato la pronuncia di condanna in ordine al reato di furto aggravato; Considerato che il primo motivo di ricorso - con cui il ricorrente denunzia vizio di motiva-zione in ordine al riconoscimento della responsabilità penale - è generico per indetermi-natezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
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Generato dall'IAOrdinanza — n. 18451/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 581, comma 1, lett.
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UCA nato a PALERMO il 09/07/1992 avverso la sentenza del 01/10/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO NERUCCI;RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO Rilevato che Talamanca Gianluca ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha confermato la pronuncia di condanna in ordine al reato di furto aggravato; Considerato che il primo motivo di ricorso - con cui il ricorrente denunzia vizio di motiva-zione in ordine al riconoscimento della responsabilità penale - è generico per indetermi-natezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione logica e circostanziata in merito alle modalità del fatto, alle circostanze spazio -temporali e all'attendibilità del riconoscimento fotografico, il ricorrente non prende specificamente posizione su di essa; Considerato che il secondo motivo di ricorso - con cui si lamenta vizio di motivazione in relazione alla circostanza aggravante di cui all'art. 625, n. 4), cod. pen. - è generico in quanto si esaurisce nella sterile ripetizione dei motivi di appello (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710) senza confrontarsi esaurientemente con un logico e puntuale elemento valorizzato dalla Corte d'Appello, ossia il fatto che l'imputato si sia avvicinato alla persona offesa sorridendo e inducendola erroneamente, così, a credere che si trattasse di persona conosciuta; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
P.Q.Mcessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 25/03/2026 Il consigliere estensore Il pres nte Rieé-a-r-dì»ru c_cj Egl la DEPC,c»TATA iN c „ E-RtiX 22 M'02026 Funzio.ii,L. , -do