Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to impermissible factual re-evaluation and lack of logical flaws.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court erred in applying criminal procedure rules regarding minor offenses and failed to consider specific mitigating circumstances. The court rejected these claims as they constituted an impermissible re-evaluation of factual elements and alleged logical flaws that were absent from the lower court's reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: Appeals based on impermissible re-evaluation of factual elements or non-existent logical flaws in the lower court's reasoning are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ato il 30/10/1958 avverso la sentenza del 21/11/2025 della CORTE APPELLO di PERUGIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Perugia ha confermato la decisione del Tribunale della medesima città in composizione monocratica del 09/03/2023, che aveva dichiarato Abbass Afzali colpevole del reato di cui all'art. 4 legge 14 aprile 1975, n. 110, per aver portato fuori dalla propria abitazione - occultandolo all'interno del veicolo a lui in uso, sotto il tappetino lato passeggero - un pugnale della lunghezza complessiva di quaranta cm, di cui trentadue di lama e otto di impugnatura e, per l'effetto, lo aveva condannato alla pena di mesi due di arresto ed euro quattrocento di ammenda.
2. Ricorre per cassazione Abbass Afzali, a mezzo dell'avv. Franco Libori, lamentando violazione dell'art. 606 comma 1 lett.
b) ed e) cod. proc. pen., per erronea applicazione della legge penale, carenza e contraddittorietà della motivazione in relazione alla norma contestata, per non essersi considerato trattarsi di un fatto di lieve entità e per non essersi considerato l'istituto ex art. 131-bis cod. pen. e, infine, quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
3. Il ricorso è inammissibile, perché fondato su censure non consentite nel giudizio di legittimità. La difesa invoca, infatti, una rivalutazione inerente a elementi fattuali, precipuamente attinenti al profilo della ricostruzione storica e oggettiva della vicenda, lamentando anche una inesistente contraddittorietà e illogicità dell'apparato argomentativo che sorregge la decisione impugnata. La Corte territoriale, infatti, ha rilevato trattarsi del porto di un coltello accuratamente occultato, da parte di soggetto già pluripregiudicato per reati anche molto gravi.
A fronte di tali argomentazioni - scevre da vizi logici e giuridici e prive di contraddittorietà - non vi è chi non veda come i rilievi difensivi siano finalizzati unicamente a provocare una non consentita riconsiderazione di elementi di natura fattuale, lamentando essi asseriti vizi della motivazione, in realtà non emergenti dalla lettura della avversata decisione. Quanto al motivo inerente alle generiche, la Corte territoriale ha posto in risalto evidenti elementi di segno sfavorevole per il condannato, così chiarendo adeguatamente le ragioni poste a fondamento della condivisione del trattamento sanzionatorio prescelto in primo grado.
4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ravvisandosi ipotesi di esonero - al versamento diuna somma in favore della Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P P.Q.M