Cassation court dismisses appeal regarding confiscation of hidden cash found during drug trafficking case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible as the grounds were manifestly unfounded. The lower courts confirmed the confiscation of hidden cash found alongside drugs, reasoning that such an amount was inconsistent with the defendant's gardening business and that the concealment occurred after the separation from his ex-wife. The court rejected the appellant's abstract criticisms, noting the first-instance judgment provided logical reasoning without gaps regarding the discrepancy between the hidden sum and the legitimate income from gardening.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.: The appeal is inadmissible when the complaint is manifestly unfounded, as the lower court's reasoning regarding the disproportion between hidden assets and legitimate income is logically sound and not subject to abstract criticism.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
to a CIVITAVECCHIA il 10/03/1973 avverso la sentenza del 19/11/2025 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Daniela Calafiore;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Civitavecchia del 6 marzo 2025 in sede di rito abbreviato, ha, sull'accordo delle parti, rideterminato la pena inflitta a Brizi Angelo nella misura di anni quattro di reclusione ed euro 18.000,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e confermava la confisca della somma di euro 323.650 disposta dal primo giudice. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, lamentando, con due doglianze, violazione di legge e carenza di motivazione in ordine alle ragioni di conferma della disposta confisca e la mancanza di accertamento in concreto e individualizzato in ordine alla sproporzione patrimoniale e alla sua non giusticabilità.
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto i! motivo è manifestamente infondato. Come si rileva dalla lettura della motivazione della sentenza di primo grado, richiamata da quella impugnata e confermata in punto )( di confisca, i giudici hanno ritenuto che la somma di danaro (ritrovata sotterrata nel terreno di proprietà dell'imputato unitamente alla sostanza stupefacente e con le stesse identiche modalità di confezionamento) non era per niente verosimile che fosse il provento di anni e anni di gestione di una attività commerciale di giardinaggio, occultata per sottrarla alla ex coniuge a seguito della burrascosa separazione avvenuta nel 2023.
In tal caso, infatti, i proventi avrebbero dovuto essere dichiarati e contabilizzati e non acquisiti in contanti occultando le banconote in confezioni in plastica all'interno di un terreno. L'occultamento era avvenuto in tempi più recenti rispetto alla separazione, come si evinceva dalle immagini che restituivano una situazione di cura e precisione del giardino, smosso solo in taluni punti in corrispondenza del muro perimetrale. Anche l'entità della somma rinvenuta non è stata ritenuta congrua rispetto al giro d'affari dell'attività familiare di giardinaggio svolta dall'imputato, al contrario di quanto si do, , eva ritenere in relazione al traffico di stupefacenti praticamente ammesso dali'imputato.
Si tratta di motivazione del tutto priva di salti logici o aporie, che il ricorso non aggredisce, limitandosi a generiche censure di astrattezza del tutto infondate.
3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamentu di una somma in favore della Cassa delle ammende che, avuto riguardo all'elevaíro coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme • giustizia stabilire nella somma di euro 3.000,00. P.Q.M