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Ordinanza — n. 18356/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeals as inadmissible for failing to cite statutory grounds under Art. 448 CP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18356/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals by Giordano Valentilno and Vinci Annamaria inadmissible de plano. Both defendants argued the lower court's sentencing was illogical and violated the law, but their censure did not address required grounds such as voluntariness or legal qualification. The court ruled that because the appeals omitted these specific statutory requirements, they were procedurally invalid under Article 448 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals against plea-bargain judgments must cite specific statutory grounds regarding voluntariness, correlation, legal qualification, or penalty legality; failure to do so renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal plea bargain judgment statutory grounds de plano dismissal Code of Criminal Procedure

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
I ricorsi sono inammissibili per indeducibilità della descritta censura, che non rientra fra quelle consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n.
Art. 616 cod. proc. pen.
A norma dell'art. 616 cod. proc. pen., dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili secondo la procedura de plano (art.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
pen., dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili secondo la procedura de plano (art. 610, comma 5-bis cod.
D.P.R. n. 309/1990, art. 73, comma 5
art. 616 cod. proc. pen
A norma dell'art. 616 cod. proc. pen., dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili secondo la procedura de plano (art.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. sent. ri. 186 del 13.6.2000
pen.), con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa dei ricorrenti (Corte Cost. sent. ri. 186 del 13.6.2000).

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Testo completo

ato a MODUGNO il 15/02/1988 Vinci Annamaria nato a BARI il 09/09/1994 avverso la sentenza del 21/01/2026 del TRIBUNALE di Bari Udita la relazione svolta dal Consigliere Daniela Calafiore.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Bari, su richiesta dee parti ai sensi degli artt. 444 e ss. cod.proc.pen., ha applicato a Giordano Valentilno e a Vinci Annamaria, per il reato di cui agli artt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, rispettivamente, la pena di anni due e mesi sei di reclusione e di euro 6,000,00 di multa e di anni uno e mesi sei di reclusione e di euro 4.000,00 di multa.

2. Entrambi gli imputati ricorrono avverso la sentenza, a mezzo del difensore, lamentando vizio di violazione di legge e di motivazione in relazione alla illogicità della stessa in più punti.

3. I ricorsi sono inammissibili per indeducibilità della descritta censura, che non rientra fra quelle consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volorià delmputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, alla erronea gua'ificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.4. Questa Corte ha ripetutamente affermato il principio che l'obbligo della motivazione della sentenza non può non essere conformato alla partcolare natura giuridica della sentenza di patteggiamento: lo sviluppo delle linee argomentative è necessariamente correlato all'esistenza dell'atto negoziale con cui l'imputato dispensa l'accusa dall'onere di provare i fatti dedotti nell'imputazione.

5. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen., dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili secondo la procedura de plano (art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.), con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa dei ricorrenti (Corte Cost. sent. ri. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissi P.Q.M