Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to non-specific grievances not covered by Art. 448, comma 2-bis, CPP.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Lusha Emiliijan inadmissible without formalities under Article 610, comma 5-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant's grievances were rejected because they did not address specific grounds permitted by Article 448, comma 2-bis, such as the defendant's intent or legal qualification of facts. Consequently, the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine due to the high degree of fault in raising inadmissible arguments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals must cite specific grievances regarding the defendant's intent, correlation between request and judgment, legal qualification, or legality of the penalty; failure to do so renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
posto da: LUSHA EMIL3AN nato il 06/01/1997 avverso la sentenza del 14/01/2026 del GIP TRIBUNALE di FERRARA udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso proposto da Lusha Emiliijan avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è inammissibile, per indeducibilità delle censure propo ste, che non rientrano fra quelle consentite dal vigente art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., in quanto non riguardanti motivi specifici attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
La declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo all'elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo. P. P.Q.M