Italian Court dismisses appeal against plea bargain sentence for lack of motivation argument under Art. 448 CPP.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal against a plea bargain sentence inadmissible de plano. The defendant argued the lower court failed to apply Article 129 of the Code of Criminal Procedure regarding sentencing motivation. The court rejected this because such a complaint does not fall within the permissible grounds for appeal under Article 448, specifically lacking relevance to the defendant's will or legal qualification.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: An appeal challenging the lack of motivation in a plea bargain sentence is inadmissible as it does not concern the expression of the defendant's will, the correlation between request and judgment, or the legal qualification of the facts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
vverso la sentenza del 12/01/2026 del TRIBUNALE di Napoli Udita la relazione svolta dal Consigliere Daniela Calafiore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza impugnata, il GUP del Tribunale di Napoli, su richiesta delle parti ai sensi degli artt. 444 e ss. cod.proc.pen., ha applicato a Russo i\ilictiele, per il reato di cui agli artt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, la pena di anni uno e mesi due di reclusione e di euro 2.000,00 di multa.
2. L'imputato ricorre avverso la sentenza, a mezzo del difensore, lamentando vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 129 cod.proc.pen.
3. Il ricorso è inammissibile per indeducibilità della descritta censura, che non rientra fra quelle consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen, (come introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, alla erronea qualticazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
4. Questa Corte ha ripetutamente affermato il principio che l'obbligo della motivazione della sentenza non può non essere conformato alla pàrricolare natura giuridica della sentenza di patteggiamento: lo sviluppo del!e linee argornentativeè necessariamente correlato all'esistenza dell'atto negoziale con cui hmputato dispensa l'accusa dall'onere di provare i fatti dedotti nell'imputazione.
5. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen., dunque, il iiem-so deve essere dichiarato inammissibile secondo la procedura de plano (art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.), con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore dea Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissib P.Q.M