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Ordinanza — n. 18350/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for reiterating trial court facts and exceeding scope of review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18350/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it reiterated arguments from the second instance and criticized the trial court's factual findings. The appellant challenged the conviction and sentencing regarding a crime of continued conduct, arguing the lower court failed to properly assess mitigating circumstances. The court rejected these claims, affirming that the appellate judge's reasoning was logical and that issues of fact and sentencing discretion belong exclusively to the trial court.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 62-bis cod. pen.: Appeals against judgments of conviction are inadmissible if they merely repeat the grounds of the appeal or criticize the trial court's assessment of facts and sentencing discretion, which are matters of fact and judgment reserved to the court of first instance.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal reiterative grounds judgment of fact sentencing discretion continued conduct scope of review mitigating circumstances

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
Art. 62-bis cod. pen.
In proposito, va rammentato che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell'art. 62-bis cod.
art. 62-bis cod. pen
In proposito, va rammentato che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell'art. 62-bis cod. pen.
art. 616 c.p
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419 - 01

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Testo completo

posto da: BOLIS DANIEL (CUI 073XYQA) nato a FINALE LIGURE il 22/02/1987 avverso la sentenza del 04/11/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso proposto dal difensore di Daniel Bolis - unitamente alla depositata memoria scritta - avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato a lui ascritto è inammissibile, perché reiterativo dei motivi di appello e contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti profili del giudizio - anche processuali - rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.

Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la questione attinente al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra i fatti di cui al presente procedimento e quelli di cui alla sentenza del GIP di Savona n. 405/2025 è stata adeguatamente affrontata dai giudici genovesi e non può essere rimessa in discussione in questa sede, stanti i noti limiti del giudizio di legittimità, a fronte di una motivazione priva di aporie logiche o di errori in diritto sul punto. Altrettanto adeguata e priva di manifeste illogicità appare la motivazione in punto di trattamento sanzionatorio, a fronte di censure che sconfinano nel merito e che, pertanto, non sono consentite in questa sede.

In proposito, va rammentato che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419 - 01).

Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M2 )4G2026 o Fun:, Ae.„