Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to critically analyze lower court's reasoning on recidiva.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Jemal Abdelbaki inadmissible for failing to meet statutory requirements for a legitimacy appeal. The appellant argued that the lower courts incorrectly applied recidiva rules by equating them with generic mitigating circumstances, but the court found the arguments merely repetitive of previously rejected criticisms. The decision was based on the appellant's failure to critically engage with the lower court's logical and legal reasoning regarding the specific application of recidiva and continuation principles.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.; Art. 99 c.p.: An appeal for legitimacy is inadmissible if it merely reproduces arguments already rejected by the lower court without critical analysis or precise legal grounds.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
posto da: Jemal Abdelbaki nato a (TUNISIA) i! 17/09/1983 avverso la sentenza del 30/06/2025 della Corte d'appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Daniela Calafiore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Bologna ha confermato la pronuncia del Tribunale di Modena in data 17 luglio 2024 con la quale Jemal Abdelbaki era stato ritenuto responsabile dei reato di cui ail'art. 73, comma 1 d.P.R. 309/1990, con la recidiva specifica e previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in termini di equivalenza alla recidiva, mediante riconoscimento della continuazione con precedenti reati oggetto di sentenze passate in giudicato.
2. Avverso detta sentenza l'imputato propone, a mezzo del difensore di fiducia, ricorso per cassazione formulando un motivo di ricorso, con il quale deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. peni per l'erronea applicazione dell'art. 99 cod. pen., con riferimento all'illogica vaiutazione operata con riferimento alla recidiva e alla mera equivalenza tra quest'ultima e le attenuanti generiche.
3. Il ricorso è inammissibile. Ed invero, i motivi sopra richiamati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti a rg o mentigiuridici dal giudice di merito e non scanditi dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata oltre che privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità.
4. Quanto alla recidiva, i giudici del merito hanno applicato coerentemente con i criteri tracciati in modo costante da questa Corte, il principio secondo cui la recidiva non è un automatismo fondato sul mero dato formale della precedente condanna, ma richiede una verifica concreta della sua significatività in termini di maggiore colpevolezza e pericolosità sociale (Sez. 2, n. 10988 O 07/12/2022, dep. 2023, Rv. 284425 - 01). Inoltre, manifestamente infondata è la tesi sostenuta secondo la quale tutte le precedenti condanne ritenute in continuazione sarebbero da ritenersi come unico reato, essendo stata fatta corretta applicazione del principio enunciato da Sez. 5, n. 36407 del 02/10/2023 secondo cui non sussiste incompatibilità tra l'istituto della recidiva e quello della continuazione, con conseguente applicazione, sussistendone i presupposti normativ, di entrambi, in quanto il secondo non comporta l'ontologica unificazione dei diversi reati avvinti dal vincolo del medesimo disegno criminoso, ma è fondato su una mera "fictio iuris" a fini di temperamento del trattamento penale.(Conf.:
Sez. U , n. 9148 del 1996, Rv. 205543-0).
5. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissib P.Q.M