Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 18344/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 18344/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 18344/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

osto da: MOSCA MARA nato a PARMA il 12/02/1978 avverso la sentenza del 25/09/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;FATTO E DIRITTO Con dichiarazione datata 22.4.2026 la ricorrente ha rinunciato, ai sensi dell'art. 589 cod. proc. pen., all'impugnazione proposta avverso la sentenza in epigrafe indicata. Il ricorso è dunque inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., attesa la rituale rinuncia all'impugnazione. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che si ritiene equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 589 cod. proc. pen; Sentenza — n. 18344/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 589 cod. proc. pen., all'impugnazione proposta avverso la sentenza in epigrafe indicata. Il ricorso è dunque inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., attesa la rituale rinuncia all'impugnazione. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che si ritiene equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.

Parole chiave

Generato dall'IA
abbandono definitivo del procedimento procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia conseguenze del ritiro rinuncia al dibattimento orale ritiro dell'istanza giudiziaria rinuncia d'eredità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 589 cod. proc. pen
osto da: MOSCA MARA nato a PARMA il 12/02/1978 avverso la sentenza del 25/09/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;FATTO E DIRITTO Con dichiarazione datata 22.4.2026 la ricorrente ha rinunciato, ai sensi dell'art. 589 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

osto da: MOSCA MARA nato a PARMA il 12/02/1978 avverso la sentenza del 25/09/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;FATTO E DIRITTO Con dichiarazione datata 22.4.2026 la ricorrente ha rinunciato, ai sensi dell'art. 589 cod. proc. pen., all'impugnazione proposta avverso la sentenza in epigrafe indicata. Il ricorso è dunque inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., attesa la rituale rinuncia all'impugnazione. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che si ritiene equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inamm P.Q.M