Sentenza — n. 18344/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAosto da: MOSCA MARA nato a PARMA il 12/02/1978 avverso la sentenza del 25/09/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;FATTO E DIRITTO Con dichiarazione datata 22.4.2026 la ricorrente ha rinunciato, ai sensi dell'art. 589 cod. proc. pen., all'impugnazione proposta avverso la sentenza in epigrafe indicata. Il ricorso è dunque inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., attesa la rituale rinuncia all'impugnazione. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che si ritiene equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 589 cod. proc. pen; Sentenza — n. 18344/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 589 cod. proc. pen., all'impugnazione proposta avverso la sentenza in epigrafe indicata. Il ricorso è dunque inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., attesa la rituale rinuncia all'impugnazione. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che si ritiene equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.
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osto da: MOSCA MARA nato a PARMA il 12/02/1978 avverso la sentenza del 25/09/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;FATTO E DIRITTO Con dichiarazione datata 22.4.2026 la ricorrente ha rinunciato, ai sensi dell'art. 589 cod. proc. pen., all'impugnazione proposta avverso la sentenza in epigrafe indicata. Il ricorso è dunque inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., attesa la rituale rinuncia all'impugnazione. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che si ritiene equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inamm P.Q.M