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Ordinanza — n. 18343/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for reiterating trial court's fact-finding and evidence evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18343/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it reiterated arguments from the second instance and contained impermissible criticisms of the trial court's fact-finding and evidence assessment. The lower court had logically determined aggravating circumstances based on the driver's loss of control linked to high alcohol levels and denied specific mitigating factors due to the severity of the incident. The court upheld this reasoning as immune from manifest illogicality, adhering to the principle that factual evaluation remains the exclusive domain of the judge of merit.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals against judgments of merit are inadmissible if they merely reiterate the grounds of the appeal or contain criticisms concerning the reconstruction and evaluation of facts and the appreciation of evidence, which are reserved to the judge of merit.

Parole chiave

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inadmissible appeal reiterative grounds fact-finding review evidence evaluation judge of merit

Disposizioni normative citate

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Art. 186, lett. c) cod. strada
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, i giudici di merito hanno compiutamente e logicamente argomentato in ordine alla sussistenza dell'aggravante prevista dal comma 2-bis dell'art. 186 cod.
Art. 131-bis cod. pen.
Parimenti adeguata e incensurabile la motivazione con riferimento al diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., stanti le caratteristiche di gravità del fatto, e con riguardo alla mancata concessione dell'attenuante ex art.
Art. 62-bis cod. pen.
pen., stanti le caratteristiche di gravità del fatto, e con riguardo alla mancata concessione dell'attenuante ex art. 62-bis cod.
Art. 616 c.p.p.
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
art. 131-bis cod. pen
Parimenti adeguata e incensurabile la motivazione con riferimento al diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., stanti le caratteristiche di gravità del fatto, e con riguardo alla mancata concessione dell'attenuante ex art.
art. 62-bis cod. pen
pen., stanti le caratteristiche di gravità del fatto, e con riguardo alla mancata concessione dell'attenuante ex art. 62-bis cod.
art. 616 c.p
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 40269 del 23/05/2019, Tripani
strada, sulla scorta delle modalità del sinistro, avvenuto a seguito di perdita di controllo del veicolo e logicamente collegato al riscontrato stato di elevata ebbrezza alcolica (Sez. 4, n. 40269 del 23/05/2019, Tripani, Rv.

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Testo completo

posto da: RUSSO ENRICO nato a FAENZA il 03/08/1998 avverso la sentenza del 13/11/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso proposto dal difensore di Enrico Russo avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 186, lett. c), cod. strada è inammissibile, perché reiterativo dei motivi di appello e contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.

Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, i giudici di merito hanno compiutamente e logicamente argomentato in ordine alla sussistenza dell'aggravante prevista dal comma 2-bis dell'art. 186 cod. strada, sulla scorta delle modalità del sinistro, avvenuto a seguito di perdita di controllo del veicolo e logicamente collegato al riscontrato stato di elevata ebbrezza alcolica (Sez. 4, n. 40269 del 23/05/2019, Tripani, Rv. 277620 - 01), secondo una ponderata valutazione di merito insindacabile in questa sede. Parimenti adeguata e incensurabile la motivazione con riferimento al diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., stanti le caratteristiche di gravità del fatto, e con riguardo alla mancata concessione dell'attenuante ex art. 62-bis cod. pen., giustificata dalla mancanza di elementi positivi valorizzabili nel contesto della vicenda, particolarmente grave in ragione dell'elevato tasso alcolennico e del pericolo cagionato alla propria ed altrui incolumità.

Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M