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Ordinanza — n. 18340/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as intrinsically generic for criticizing appellate court without specific factual arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18340/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court dismissed the appeal filed by Spicuzza Salvatore against the second-instance judgment regarding drug trafficking charges. The appellant argued the lower court erred in establishing responsibility, but the court found the sole ground of criticism was a tautological attack on the appellate judge's reasoning without detailing the specific dynamics of the meetings or addressing the intercepted phone calls that proved his role as a supplier. Consequently, the appeal was deemed intrinsically generic under Article 616 of the Code of Criminal Procedure, resulting in the appellant's condemnation to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; An appeal is inadmissible if it consists solely of a tautological criticism of the appellate court's reasoning without providing specific factual arguments or addressing the evidence that perfected the case.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal intrinsically generic tautological criticism drug trafficking Code of Criminal Procedure

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
articolo 616 cod. proc. pen
Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa• delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

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Testo completo

ore nato a BIANCAVILLA il 05/05/1974 avverso la sentenza del 14/07/2025 della Corte d'appello di Messina dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Daniela Calafiore. Motivi della decisione Il ricorso di Spicuzza Salvatore avverso la sentenza emessa in ordine ai vari episodi contestati ai capi 41, 44 e 46 dell'imputazione, in ordine a! reato di cui all' art 73, comma 5, d.P.R. 309/90, consumato per avere ceduto in più occasioni delle dosi di sostanze droganti (crack e Spice) è inammissibile in quanto intrinsecamente generico.

Difatti, l'unico motivo di censura si risolve in una critica tautoiogica all'operato del giudice di appello sotto il profilo della affermazione di responsabilità, senza contenere alcuna effettiva censura rispetto al dettaglio sulle dinamiche degli incontri tra Spicuzza e De Domenico, nonché alle rilevate intercettazioni telefoniche che avevano dimostrato che il ricorrente fosse un fbrnitore del De Domenico, contenuto alla pagina 10 dell' apparato motivazionaie della sentenza di secondo grado, con conseguente perfezionamento della fattispecie di aspecificità estrinseca.

Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa• delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

P.Q.MDONATELU4 FERRANTI Fu 7