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Sentenza — n. 18339/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 18339/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 18339/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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osto da: Pjetri Ndue nato in ALBANIA il 13/06/2000 avverso la sentenza del 17/11/2025 del TRIBUNALE di Brescia Udita la relazione svolta dal Consigliere Daniela Calafiore. Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata, visti i motivi di ricorso proposti a mezzo del difensore da Pjetri Ndue. Rilevato che, con atto sottoscritto dal difensore munito di procura speciale l'imputato ha dichiarato di rinunciare al ricorso. Ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen, attesa l'intervenuta e rituale, rinuncia al ricorso. Alla declaratoria d'inammissibilità segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente (Corte Cost. n.186 del 7- 13 giugno 2000) al versamento, a favore della Cassa delle ammende, di una somma che si ritiene congrua determinare in euro cinquecento. P.Q.M

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 18339/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata, visti i motivi di ricorso proposti a mezzo del difensore da Pjetri Ndue. Rilevato che, con atto sottoscritto dal difensore munito di procura speciale l'imputato ha dichiarato di rinunciare al ricorso. Ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen, attesa l'intervenuta e rituale, rinuncia al ricorso. Alla declaratoria d'inammissibilità segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente (Corte Cost. n.186 del 7- 13 giugno 2000) al versamento, a favore della Cassa delle ammende, di una somma che si ritiene congrua determinare in euro cinquecento. P.Q.M

Parole chiave

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revoca dell'opposizione rinuncia al diritto desistenza rinuncia all'eredità revoca dell'atto amministrativo diritto di ottenere una decisione
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Testo completo

osto da: Pjetri Ndue nato in ALBANIA il 13/06/2000 avverso la sentenza del 17/11/2025 del TRIBUNALE di Brescia Udita la relazione svolta dal Consigliere Daniela Calafiore. Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata, visti i motivi di ricorso proposti a mezzo del difensore da Pjetri Ndue. Rilevato che, con atto sottoscritto dal difensore munito di procura speciale l'imputato ha dichiarato di rinunciare al ricorso. Ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen, attesa l'intervenuta e rituale, rinuncia al ricorso. Alla declaratoria d'inammissibilità segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente (Corte Cost. n.186 del 7- 13 giugno 2000) al versamento, a favore della Cassa delle ammende, di una somma che si ritiene congrua determinare in euro cinquecento. P.Q.M