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Ordinanza — n. 18338/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for refusal of drug tests as rehearing of trial court's fact-finding.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18338/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it reiterated arguments from the lower court judgment and contained impermissible criticisms of fact-finding. The appellant argued against the conviction for refusing a drug test, but the court held that evaluating evidence and factual reconstruction belongs exclusively to the trial judge. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p., n. 3; Art. 616 c.p.p.: Appeals against judgments of conviction are inadmissible if they merely repeat the grounds of the appeal or criticize the trial court's evaluation of facts and evidence, which remains within the exclusive competence of the court of first instance.

Parole chiave

Generato dall'IA
reiterative appeal inadmissible appeal drug test refusal fact-finding review procedural costs

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
Art. 187 cod. strada
art. 131-bis cod. pen
Quanto alla censura sul diniego dell'art. 131-bis cod. pen., peraltro estremamente generica, basti osservare che i giudicanti hanno ampiamente giustificato tale valutazione in relazione alle modalità della condotta ed entità del pericolo, ritenuto non particolarmente tenue.
art. 616 c.p
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

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Testo completo

posto da: CARATOZZOLO EMMANUEL FRANCESCO nato a CROTONE il 25/08/2000 avverso la sentenza del 12/09/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso di Francesco Emmanuel Caratozzolo avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 187 cod. strada (rifiuto), è inammissibile perché reiterativo dei motivi di appello e contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.

Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, i giudici di merito hanno adeguatamente motivato in ordine alla configurabilità del reato per cui si procede, avendo considerato che l'imputato era stato trovato in possesso di hashish e aveva manifestato molteplici sintomi tipici dell'assunzione di sostanze stupefacenti, sicché gli agenti intervenuti lo avevano legittimamente invitato a sottoporsi agli accertamenti di rito, cui era seguito il chiaro rifiuto del Caratozzolo, che non può essere rimesso in discussione in questa sede. Quanto alla censura sul diniego dell'art. 131-bis cod. pen., peraltro estremamente generica, basti osservare che i giudicanti hanno ampiamente giustificato tale valutazione in relazione alle modalità della condotta ed entità del pericolo, ritenuto non particolarmente tenue.

Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M