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Ordinanza — n. 18337/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against plea bargain sentence for failure to quantify drug amount.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18337/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal against a plea bargain sentence inadmissible de plano. The defendant argued the sentence was flawed because the court failed to determine the quantity of the controlled substance before accepting the plea. The court ruled that this grievance does not fall under the specific grounds for appeal permitted by Article 448 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences are strictly limited to specific grounds regarding the expression of will, correlation of request and judgment, legal qualification, and legality of the penalty; complaints about the lack of factual assessment of the drug quantity do not constitute admissible grounds for appeal.

Parole chiave

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plea bargain appeal drug quantity assessment inadmissible appeal Cassazione Roma procedural exhaustion

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile per indeducibilità delle descritte censure, che non rientrano fra quelle consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n.
Art. 616, cod. proc. pen.
A norma dell'art. 616 cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
pen., dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile secondo la procedura de plano (art. 610, comma 5-bis cod.
Law n. 103 of 23 June 2017
art. 616 cod. proc. pen
A norma dell'art. 616 cod. proc. pen., dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile secondo la procedura de plano (art.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen.), con condanna dell ricorrente al pagameno delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).

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Testo completo

o nato a BARI il 07/10/1985 avverso la sentenza del 09/01/2026 del TRIBUNALE di Bari Udita la relazione svolta dal Consigliere Daniela Calafiore;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Bari, su richiesta delle parti ai sensi degli artt. 444 e ss. cod.proc.pen., ha applicato a MAGRINI GILBERTO„ per il reato di cui agli artt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, la pena cV mesi sei di reclusione e di euro 1.000,00 di multa.

2. L'imputato ricorre avverso la sentenza, lamentando vizio di vio!azione di legge perché la pena sarebbe stata determinata senza accertare l'entità del principio attivo dello stupefacente detenuto, con riflesso ne formarsi del convincimento ad aderire al patteggiamento.

3. Il ricorso è inammissibile per indeducibilità delle descritte censure, che non rientrano fra quelle consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, alla erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

4. Questa Corte ha ripetutamente affermato il principio che l'obbligo della motivazione della sentenza non può non essere conformato alla particoiare natura giuridica della sentenza di patteggiamento: lo sviluppo delle linee argomentative è necessariamente correlato all'esistenza dell'atto negoziale ceri cui l'imputato dispensa l'accusa dall'onere di provare i fatti dedotti nell'imputazione.5. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen., dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile secondo la procedura de plano (art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.), con condanna dell ricorrente al pagameno delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

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