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Ordinanza — n. 18336/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against refusal to submit to toxicological testing for driving under influence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18336/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for refusing mandatory toxicological testing. The defendant argued that his refusal lacked the required conscious intent and that his mental state was compromised by intoxication, but the appellate court found his flight and refusal unequivocal. Consequently, the court rejected the appeal as it merely repeated arguments already properly examined and dismissed by the appellate instance.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 187, comma 8 cod. strada; Art. 360, n. 1 lett. a, c, d, e, f, g, h, i, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z c.p.p.: The appeal is inadmissible when it reproduces without specific criticism the same grounds of censure already adequately examined and rejected by the appellate court.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal refusal to test driving under influence conscious intent appellate review

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 187, comma 8 cod. strada
Art. 360, n. 1 lett. a, c, d, e, f, g, h, i, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z c.p.p.

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Testo completo

le nato a CARATE BRIANZA il 26/02/1976 avverso la sentenza del 04/12/2025 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Daniela Calafiore. Motivi della decisione 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha conFermato la sentenza del Tribunale di Monza del 26.11.2024, con cui LOMBARDO Pasquale era stato condannato alla pena di mesi dieci di arresto ed euro tremila di ammenda, con sospensione della patente di guida per un anno, in ordine al reato di cui all'art. 187, comma 8 cod. strada, perché si rifiutava arbitrariamente di sottoporsi all'accertamento clinico-tossicologico finalizzato alla verifica de!la presenza di sostanze alcoliche, stupefacenti o psicotrope, nonché agli accertamenti necessari ad accertare lo stato di alterazione psicofisica, correlato all'utilizzo di sostanze stupefacenti o alcoliche.

2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo i seguenti motivi:

1) denuncia di violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla esclusione della necessità di un rifiuto consapevole, inequivoco e intenzionale, come delineato dalla giurisprudenza di legittimità;

2) denuncia di vizio di motivazione, in raolone della prova del rifiuto;

3) vizio di motivazione in senso peggiorativo della sentenza diprimo grado e sostanziale riscrittura della motivazione del Tribunale;

4) vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

3. I motivi di ricorso, connessi e da trattare congiuntamente, non superano il vaglio di ammissibilità. Va rilevato che gli stessi riproducono, senza formulare specifica critica, il medesimo profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso correttamente dalla Corte di appello, che ha evidenziato, alle pagine da 4 a 7 della sentenza impugnata, riferendosi alle concrete modalità del fatto e integrando la motivazione del Tribunale. Dopo aver chiarito che la eventuale confusione mentale derivante dall'ebbrezza non interromperebbe il nesso relativo alla condotta colposa contestata, la sentenza ha ricostruito in fatto l'esistenza della piena consapevolezza dell'imputato, che si era dato alla fuga appena individuato le volanti della polizia giudiziaria. Il rifiuto è stato ritenuto anche inequivoco e consapevole e volontario, sebbene in via indiziaria. Le circostanze attenuanti generiche (vd. pag. 6-7) sono state negate in ragione della cosp icua personalità criminale emersa dall'esame dei plurimi precedenti penali in capo al ricorrente.

4. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ccr condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somme di curo tremila in favore della Cassa delle ammende, non essendo presenti cause di esonero. P. P.Q.MIN 2 2026 il FLitY7' ;Io' MaizAa 2