Cassation court dismisses appeal as reiterative, upholding lower court's factual findings on drug possession for distribution.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court dismissed the appeal filed by Massimiliano Abbate against the Milan Court of Appeal's judgment. The appellant argued for acquittal regarding drug possession for distribution, but the court ruled the appeal was inadmissible because it merely reiterated lower court arguments and challenged factual findings and evidence evaluation. The court affirmed that the lower court's assessment of hashish quantities, storage methods, and handwritten notes constituted a valid, non-arbitrary determination of intent to distribute.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609, comma 1, c.p.p.; Art. 360, comma 1, lett. a) e b), c.p.p.: Appeals that merely repeat the grounds of the appeal or contain inadmissible criticisms of the lower court's factual reconstruction and evidence evaluation are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
posto da: ABBATE MASSIMILIANO nato a FORMIA il 31/01/1979 avverso la sentenza del 26/09/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso di Massimiliano Abbate avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, è inammissibile perché reiterativo dei motivi di appello e contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.
I giudicanti hanno ritenuto la responsabilità del prevenuto sulla base di logiche e congruenti argomentazioni, avendo evidenziato come il numero di dosi di hashish già confezionate (15 sacchetti), le modalità di detenzione (addosso alla propria persona), il luogo di detenzione (zona di passaggio degli altri detenuti), il contestuale possesso di appunti manoscritti con indicazione di nomi e cifre (indicativi di una rudimentale contabilità di pregresse cessioni), costituissero elementi convergenti nel senso di affermare che lo stupefacente trovato in possesso dell'imputato fosse anche destinato alla cessione in favore dei compagni di detenzione.
Si tratta di una ponderata e non arbitraria valutazione di merito, come tale insindacabile nella presente sede di legittimità. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.MfN C P 2 1 MA 41 Fui, _ n MI/ Zu4