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Ordinanza — n. 18334/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for inadmissible grounds regarding plea agreement sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18334/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs. The appellant challenged a sentence reduction agreed upon in the second instance, arguing defects in the plea's formation and sentencing calculation. The Court ruled that such grievances are excluded from cassation review, as only specific issues regarding the parties' will and the prosecutor's consent are admissible.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 599-bis c.p.p.; In appeals based on plea agreements, cassation is limited to challenges regarding the formation of the parties' will, the prosecutor's consent, and divergent content, excluding grievances about waived conditions or sentencing determinations not affecting the sanction's legality.

Parole chiave

Generato dall'IA
plea agreement appeal cassation admissibility sentencing reduction procedural costs public prosecutor consent

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599-bis c.p.p.
art. 599-bis cod. proc. pen
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102 - 01
e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102 - 01), condizioni nel caso non ricorrenti.

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Testo completo

posto da: ANGELILLO DANILO nato a ROMA il 14/10/1981 avverso la sentenza del 11/11/2025 della CORTE APPELLO di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;MOTIVI DELLA DECISIONE Il difensore di Danilo Angelillo ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che ha rideterminato la pena irrogata in primo grado, sull'accordo delle parti, a mente dell'art. 599-bis cod. proc. pen. Le censure proposte nel ricorso in disamina sono inammissibili, poiché, per costante giurisprudenza della Corte regolatrice, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. solo per motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102 - 01), condizioni nel caso non ricorrenti.

All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inam P.Q.M