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Ordinanza — n. 18328/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 18328/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18328/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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O nato a PALERMO il 12/01/2001 avverso la sentenza del 11/09/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso di Antonino Gelardi avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90, è inammissibile perché reiterativo dei motivi di appello e contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.

Regesto Legislator

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art. 73 d.P.R. 309/90, art. 131-bis cod. pen, art. 133 cod. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 18328/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, i giudici di merito hanno adeguatamente motivato in ordine alla configurabilità del reato e alla determinazione del trattamento sanzionatorio. Il diniego dell'art. 131-bis cod. pen. si basa su un percorso argomentativo non illogico né viziato in diritto, che ha valorizzato l'ingente quantitativo di sostanza stupefacente per escludere la "particolare tenuità" del fatto. Allo stesso modo, le caratteristiche del fatto hanno indotto la Corte di merito a ritenere nel caso insussistenti gli estremi dell'invocata attenuante di cui all'art. 62, comma 4, cod. pen.

Parole chiave

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art. 73 d.P.R. 309/90 art. 131-bis cod. pen art. 133 cod. pen art. 616 c.p

Disposizioni normative citate

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art. 73 d.P.R. 309/90
art. 131-bis cod. pen
Il diniego dell'art. 131-bis cod. pen.
art. 133 cod. pen
Quanto alla determinazione della pena, i giudicanti hanno adeguatamente motivato e applicato in maniera non arbitraria i criteri di cui all'art. 133 cod. pen.
art. 616 c.p
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

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Testo completo

O nato a PALERMO il 12/01/2001 avverso la sentenza del 11/09/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso di Antonino Gelardi avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90, è inammissibile perché reiterativo dei motivi di appello e contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.

Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, i giudici di merito hanno adeguatamente motivato in ordine alla configurabilità del reato e alla determinazione del trattamento sanzionatorio. Il diniego dell'art. 131-bis cod. pen. si basa su un percorso argomentativo non illogico né viziato in diritto, che ha valorizzato l'ingente quantitativo di sostanza stupefacente per escludere la "particolare tenuità" del fatto. Allo stesso modo, le caratteristiche del fatto hanno indotto la Corte di merito a ritenere nel caso insussistenti gli estremi dell'invocata attenuante di cui all'art. 62, comma 4, cod. pen.

Quanto alla determinazione della pena, i giudicanti hanno adeguatamente motivato e applicato in maniera non arbitraria i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. In relazione alla disposta confisca del denaro, la sentenza impugnata ha legittimamente applicato la confisca prevista dall'art. 85-bis del d.P.R. 309/90, trattandosi di denaro di cui l'imputato aveva disponibilità in misura sproporzionata rispetto alla propria situazione reddituale, secondo una ponderata valutazione di merito insindacabile in cassazione. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P P.Q.M