Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to non-specific grounds not meeting statutory requirements under Art. 448 c.p.p.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Ait Yacine Hamzaa inadmissible without formalities under Article 610, paragraph 5-bis of the Code of Criminal Procedure. The lower court's judgment was challenged on grounds that did not fall within the specific categories of reviewable objections permitted by Article 448, paragraph 2-bis. The court ruled that the censure failed to address the required elements regarding the defendant's intent, correlation with the judgment, legal qualification, or legality of the penalty.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals must cite specific grounds listed in the statute; generic or non-specific censure renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
posto da: AIT YACINE HAMZAA (CUI: 034MRVS) nato il 06/08/1989 avverso la sentenza del 17/11/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CREMONA udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso proposto da Ait Yacine Hamzaa avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è inammissibile, per indeducibilità delle censure proposte, che non rientrano fra quelle consentite dal vigente art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., in quanto non riguardanti motivi specifici attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
La declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata .«senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo all'elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo. P. P.Q.M