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Ordinanza — n. 18322/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 18322/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18322/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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nato a CATANIA il 01/12/1999 avverso la sentenza del 15/12/2025 del GIP TRIBUNALE di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso proposto da Nicolas Grasso avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è inammissibile, per indeducibilità delle censure proposte, che non rientrano fra quelle consentite dal vigente art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., in quanto non riguardanti motivi specifici attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 18322/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen., è inammissibile, per indeducibilità delle censure proposte, che non rientrano fra quelle consentite dal vigente art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., in quanto non riguardanti motivi specifici attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Parole chiave

Generato dall'IA
art. 444 cod. proc. pen

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 444 cod. proc. pen
nato a CATANIA il 01/12/1999 avverso la sentenza del 15/12/2025 del GIP TRIBUNALE di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso proposto da Nicolas Grasso avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ai sensi dell'art. 444 cod.

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Testo completo

nato a CATANIA il 01/12/1999 avverso la sentenza del 15/12/2025 del GIP TRIBUNALE di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso proposto da Nicolas Grasso avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è inammissibile, per indeducibilità delle censure proposte, che non rientrano fra quelle consentite dal vigente art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., in quanto non riguardanti motivi specifici attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

La declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo all'elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo. P. P.Q.M