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Ordinanza — n. 18321/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against conviction for hit-and-run, ruling temporary escape constitutes the crime.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18321/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation dismissed the appeal filed by Massimiliano Cascella against his conviction for hit-and-run. The appellant argued for lack of crime elements and a lack of punishability due to minor injuries, but the court found these arguments merely repetitive of rejected lower court claims. The court held that fleeing immediately after a traffic accident, even without severe injuries, fulfills the legal definition of the offense and excludes the defense of non-punishability.

Regesto Legislator

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Art. 189, comma 1, 6, 7 d.lgs. 285/1992; Art. 131 bis cod. pen.: The crime of failing to stop and assist after a traffic accident is consummated by the conscious departure before identification, regardless of the severity of injuries or subsequent third-party intervention, and the objective disvalue of the conduct excludes the cause of non-punishability.

Parole chiave

Generato dall'IA
hit and run offense omission of assistance traffic accident liability cause of non punishability conscious departure repetitive appeal grounds solidaristic duty

Disposizioni normative citate

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Art. 189, comma 1, 6, 7 d.lgs. 285/1992
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Bari ha confermato la decisione del Tribunale della stessa sede del 2 novembre 2023, che aveva dichiarato Massimiliano Cascella responsabile del reato di cui all'art. 189, comma 1, 6, 7 del d.lgs.
Art. 131 bis cod. pen.
b) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.
Art. 189, comma 7 cod. strada
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Bari ha confermato la decisione del Tribunale della stessa sede del 2 novembre 2023, che aveva dichiarato Massimiliano Cascella responsabile del reato di cui all'art. 189, comma 1, 6, 7 del d.lgs.
Art. 616 cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod.
art. 131 bis cod. pen
b) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 30040 del 23/05/2024
Sez. 2, n. 42046 dei 17/07/2019
30040 del 23/05/2024; Sez. 2, n. 42046 dei 17/07/2019, Rv.
Sez. 4, n. 9212 dell'11/02/2020
Sez. 4, n. 9212 dell'11/02/2020, Rv 278606 - 01).
Sez. 4, n. 21049 del 06/04/2018
L'obbligo di prestare assistenza è dunque personale, immediato e non subordinato alla prova di un danno effettivo né eliso dall'intervento di terzi (Sez. 4, n. 21049 del 06/04/2018, Rv 273255).
Corte cost. n. 186/2000
pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000).

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Testo completo

da: Cascella Massimiliano nato a BARI il 28/03/1998 avverso la sentenza del 26/06/2025 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Daniela Calafiore; Motivi della decisione 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Bari ha confermato la decisione del Tribunale della stessa sede del 2 novembre 2023, che aveva dichiarato Massimiliano Cascella responsabile del reato di cui all'art. 189, comma 1, 6, 7 del d.lgs. 285/1992.

2. Avverso la sentenza l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo due motivi di ricorso:

a) vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del reato, per mancanza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 189 comma 1 e 6 d.lgs. 285/1992;

b) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.

3. Il ricorso è inammissibile. In primo luogo, come emerge dal raffronto con i motivi d'appello, lo stesso è fondato esclusivamente su motivi che si risclvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte territoriale, dovendosi quindi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzionedi una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plui -imis: tra le più recenti, Sez. 4, n. 30040 del 23/05/2024; Sez. 2, n. 42046 dei 17/07/2019, Rv. 277710 - 01).

4. Rispetto al primo motivo di censura, la Corte d'appello ha fatto buon governo dei principi sanciti in tema di reato di fuga, per i quali, a seguito di incidente stradale con danno alle persone, l'obbligo di fermarsi può dirsi adempiuto solo ove l'agente effettui una fermata concreta ed effettiva, tale da consentirgli di rendersi conto dell'accaduto, di porsi in condizione di prestare assistenza e, comunque, di essere identificato ai fini della completa ricostruzione del fatto e delle eventuali azioni risarcitorie. Ne consegue che non è sufficiente una presenza meramente momentanea o inidonea allo scopo, dovendo la condotta consentire una effettiva identificazione (cfr.

Sez. 4, n. 9212 dell'11/02/2020, Rv 278606 - 01). Nel caso in esame, il ricorrente si è allontanato perché spaventato dalle urla delle occupanti dell'autovettura impattata. La condotta tipica si perfeziona con l'allontanamento consapevole prima dell'identificazione. Il temporanee sottrarsi integra già l'offesa al bene giuridico protetto. Quanto all'art. 189, comma 7, cod. strada, si sostiene che, poiché le lesioni riportate erano lievissime e non hanno comportato alcun postumo, non ci sarebbe una concreta lesione del bene giuridico. L'assunto è infondato perché il reato di omissione di assistenza presuppone un incidente dal quale sorga l'obbligo di attivarsi anche in assenza di ferite in senso tecnico, essendo sufficiente uno stato di difficoltà indicativo del pericolo che dal ritardato soccorso possa derivare per la vita o l'integrità fisica della persona.

L'obbligo di prestare assistenza è dunque personale, immediato e non subordinato alla prova di un danno effettivo né eliso dall'intervento di terzi (Sez. 4, n. 21049 del 06/04/2018, Rv 273255). La norma tutela non solo l'effettiva prestazione materiale di soccorso, ma l'adempimento del dovere solidaristico gravante su chi abbia causato l'evento lesivo. L'omissione si consuma nel momento in cui il conducente si allontana senza verificare le condizioni della persona coinvolta e senza attivarsi per prestarle aiuto; l'intervento dell'ambulanza o di altri soggetti non elide retroattivamente la condotta omissiva già perfezionata.

5. La seconda censura è parimenti inammissibile. La causa di non punibilità di cui all'art 131-bis cod. pen. è stata validamente esclusa in sentenza alla luce del rilevato disvalore oggettivo della condotta accertata, elemento apprezzato con argomentare immune da incongruenze logiche e coerente con le risultanze istruttorie, tale da portare la decisione adottata in parte qua al nparo da censure prospettabili in sede di legittimità.

26. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000). P.Q.M