Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 18319/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to personal signature by defendant violating procedural reform requiring lawyer representation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18319/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant personally signed the petition, violating the mandatory requirement for lawyer representation under the 2017 procedural reform. Although the defendant argued this change infringed constitutional rights and ECHR protections, the court upheld the legislative discretion to require technical representation for cassation appeals. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 610, comma 5 bis, primo periodo, cod. proc. pen.; Art. 613 cod. proc. pen.: The requirement for lawyer-signed cassation appeals does not violate constitutional rights or the ECHR, as it falls within legislative discretion without limiting defensive faculties.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility personal signature requirement lawyer representation mandate procedural reform 2017 defensive rights limitation

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 610, comma 5 bis, primo periodo, cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato, inammissibilità che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, primo periodo, cod. proc. pen. come riformulato dalla legge n.
Art. 613 cod. proc. pen.
Peraltro, è stata ritenuta manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n.
Art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017
Art. 24, 111, comma 7, Cost.
Art. 6 CEDU
Il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato, inammissibilità che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, primo periodo, cod.
art. 613 cod. proc. pen
Peraltro, è stata ritenuta manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

posto da: CARLUCCI ANTONIO nato a GRUMO APPULA il 21/09/1982 avverso la sentenza del 30/06/2025 della CORTE APPELLO di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE;MOTIVI DELLA DECISIONE 1. CARLUCCI ANTONIO propone ricorso per cassazione avverso la sentenza resa in data 30.6.2025 dalla Corte d'appello di Bari, con la quale è stata confermata la decisione del locale Tribunale che lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia in relazione al reato di guida senza patente con recidiva nel biennio.

2. Il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato, inammissibilità che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, primo periodo, cod. proc. pen. come riformulato dalla legge n. 103 del 2017 va dichiarata con procedura de plano. In seguito alle modifiche apportate dalla medesima legge, entrata in vigore il 3 agosto 2017, all'art. 613 cod. proc. pen., l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono, infatti, essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione e non è più consentita la personale sottoscrizione dell'imputato dell'atto di impugnazione, come previsto dall'originario art. 613 cod. proc. pen.

Peraltro, è stata ritenuta manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt.24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Rv. 272011).

3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro quattromila.

P.Q.M.

Dich P.Q.M