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Ordinanza — n. 18318/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding sentencing discretion on drug trafficking quantity aggravating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18318/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the appellant's complaint regarding sentencing was impermissible in a writ of cassation. The lower court had balanced generic mitigating factors against the aggravating circumstance of a large drug quantity, applying Article 133 of the Penal Code. The Supreme Court affirmed that such comparative judgments fall within the trial judge's discretionary power and are reviewable only for arbitrariness or illogical reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 365, comma 1, c.p.p.; Art. 133, c.p.: Sentencing comparisons between mitigating and aggravating circumstances constitute a discretionary judgment of the trial court that escapes cassation review unless based on mere arbitrium or illogical reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
drug trafficking sentencing aggravating circumstances mitigating factors cassation inadmissibility judicial discretion penal code article 133 procedural law

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 73, comma 1, d.p.r. 309/90
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Bari ha riformato la de-cisione del Tribunale della stessa sede del 9 aprile 202, che aveva dichiarato Hatia Antuel responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 1 e 80, comma 2, d.p.r.
Art. 80, comma 2, d.p.r. 309/90
Ed invero, la Corte territoriale ha ritenuto la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla con-testata aggravante dell'ingente quantità di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R.
Art. 133, primo comma, cod. pen.
Art. 616, cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al paga-mento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod.
Art. 365, comma 1, c.p.p.
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
pen., il disvalore della più grave violazione di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990.
art. 133 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al paga-mento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U., n. 10713 del 25/02/2010
Sez. 2, n. 31543 dell'8/6/2017
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Rv.
Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013
271243- 01; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Rv.
Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013
258:356 01; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013 Rv.
Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013
256464-01; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Rv.
Corte cost. n. 186/2000
pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000).

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Testo completo

posto da: HATIA ANTUEL nato il 15/12/1989 avverso la sentenza del 12/12/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE;Motivi della decisione 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Bari ha riformato la de-cisione del Tribunale della stessa sede del 9 aprile 202, che aveva dichiarato Hatia Antuel responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 1 e 80, comma 2, d.p.r. 309/90 per aver detenuto sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

2. Avverso la sentenza l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo con un unico motivo violazione di legge e vizio di motiva-zione in ordine al trattamento sanzionatorio.

3. Il motivo sopra richiamato non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. Ed invero, la Corte territoriale ha ritenuto la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla con-testata aggravante dell'ingente quantità di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 9 otto-bre 1990, n. 309, valorizzando, nel complessivo giudizio sulla gravità del reato di cui all'art.133, primo comma, cod. pen., il disvalore della più grave violazione di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990.

La sentenza impugnata è dunque conforme al consolidato orientamento di questa Corte di legittimità secondo cui le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valu-tazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legitti-mità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustifi-care la soluzione prevalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U., n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931; conf. Sez. 2 n. 31543 dell'8/6/2017, Rv. 270450;). Inotre, una spe-cifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella deter-minazione della pena si richiede solo nel caso in cui la sanzione sia quantificata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta implicitamente ba-sata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen. di irrogare - come disposto nel caso di specie - una pena in misura media o prossima al minimo edittale (così, tra le altre:

Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243- 01; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Rv. 258:356 01; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013 Rv. 256464-01; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Rv. 256197-01),4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al paga-mento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000).

P.Q.Mmende. Così deciso il 28/04/2026 Il Consiglier,é,estensore Il ries ente Daniel alafiore Dona Ila Ferranti 3