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Ordinanza — n. 18317/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for reiterating rejected arguments and finding them non-specific.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18317/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because the new grounds merely repeated arguments already rejected by the Court of Appeal. The defendant argued for a generic intent analysis and generic mitigating circumstances, but the lower court had already thoroughly examined the specific facts regarding omitted family income and prior criminal record. The court ruled that these arguments failed to perform the required critical function against the final judgment, leading to a dismissal and an order to pay procedural costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.: The Supreme Court declares an appeal inadmissible when the grounds proposed are not specific but merely a pedissequous repetition of those already rejected in the appellate decision, failing to assume the typical function of a critical argument against the contested judgment.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal reiteration of arguments non-specific grounds cassation procedure generic intent analysis mitigating circumstances procedural costs

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 616 cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al paga-mento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod.
Corte cost. n. 186/2000
pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000).
art. 95 d.p.r. 115/2002
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Reggio Calabria ha con-fermato la decisione del Tribunale della stessa sede del 21 febbraio 2019, che aveva dichiarato Rocco Bruno Scappatura responsabile del reato di cui all'art. 95 d.p.r.
art 62 bis cod. pen
b) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art 62 bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al paga-mento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, n. 30040 dei 23/05/2024
Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710 - 01
30040 dei 23/05/2024, in motivazione; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710 - 01).

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Testo completo

posto da: SCAPPATURA ROCCO BRUNO nato a REGGIO CALABRIA il 04/01/1961 avverso la sentenza del 11/11/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE;Motivi della decisione 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Reggio Calabria ha con-fermato la decisione del Tribunale della stessa sede del 21 febbraio 2019, che aveva dichiarato Rocco Bruno Scappatura responsabile del reato di cui all'art. 95 d.p.r. 115/2002 per aver dichiarato il falso nella dichiarazione, nelle indicazioni e nelle comunicazioni rese al fine di ottenere l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello stato.

2. Avverso la sentenza l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo due motivi di ricorso:

a) violazione di legge e vizio di moti-vazione in relazione alla sussistenza del reato, in particolare in ordine alla mancata analisi del dolo generico;

b) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art 62 bis cod. pen.

3. Il ricorso è inammissibile. Dal raffronto con i motivi d'appello si evince che i motivi qui proposti si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte territoriale, dovendosi quindi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di as-solvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimis: tra le più recenti, Sez. 4, n. 30040 dei 23/05/2024, in motivazione; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710 - 01).

4. il primo motivo, relativo a violazione della legge penale sostanziale e vizio della motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità dell'im-putata, non si confronta con la decisione impugnata che ha rilevato la genericità del motivo d'appello; inoltre, la Corte territoriale ha richiamato i profili fondanti dell'accertamento del reato (omessa dichiarazione dei redditi percepiti da familiari per ben due anni) evidenziando l'inadeguatezza del motivo d'appello rispetto a tali specifiche acquisizioni, con ciò motivando in modo logico e completo il proprio assunto; la Corte territoriale ed il Tribunale, infatti, hanno indicato sia gli elementi concreti da cui desumere la prova del dolo (entità dello scarto tra reddito dichiarato e reddito effettivo), sia le ragioni per le quali la mancata, debita indicazione dei redditi di tutti i componenti della famiglia anagrafica del ricorrente - due dei quali erano stati pretermessi - fosse frutto di una volontà deliberata dell'imputato (sul punto i giudici, con argomentare logico, hanno evidenziato l'inveros;miglianza della circostanza che l'omissione fosse scaturita da un errore di fatto, in quarCo i redditi non dichiarati erano stati prodotti dal lavoro dipendente della moglie e della figlia del ricorrente).

94. Il secondo motivo, afferente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile in quanto il diniego risulta congruamente argomentato sulla mancanza di elementi di fatto di segno positivo, in particolare valorizzando i precedenti a carico del ricorrente.

6. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al paga-mento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000). P.Q.Mmende. Così deciso il 28/04/2006 , r Il Consiglier estensore Il idente Danie re Don Ferranti rTht 2 ItiA2026 Ft,,MC(Met, 73 3